A gennaio possibile effettuare il versamento periodico dell’Iva utilizzando le risultanze contabili del mese di dicembre

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Tra i quesiti posti all’attenzione dell’agenzia delle Entrate in occasione del convegno telematico Telefisco, anche una reinterpretazione della vecchia circolare n. 11/1989.

Si analizza il caso in cui la dichiarazione annuale non è stata ancora presentata alla scadenza del primo periodo di liquidazione, tuttavia dato che i dati relativi al credito d’imposta o alla percentuale di indetraibilità sono resi disponibili sulla base delle annotazioni fatte nelle scritture contabili, essi possono essere utilizzati già nella liquidazione Iva del mese di gennaio del nuovo anno.

Le Entrate ribadiscono che le risultanze contabili sono date dai conti annuali, che anche se non sono stati inseriti in dichiarazione, sono comunque disponibili per il soggetto passivo. Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione Iva ha carattere puramente riepilogativo delle situazioni emerse in occasione di ciascuna operazione attiva/passiva. Di fatto, quindi, la dichiarazione non fa sorgere un debito/credito verso l’Erario, dato che questa condizione matura di volta in volta nel corso dell’anno. Allo stesso modo, la misura della percentuale di detraibilità viene riepilogata in sede di dichiarazione, ma origina da operazioni poste in essere durante tutto l’anno precedente. Pertanto, a gennaio del nuovo anno, il contribuente è già in condizione di effettuare il versamento periodico avvalendosi dei dati annuali. Nel caso in cui ciò non avvenga, in ragione dell’utilizzo di un prorata errato calcolato in base alle risultanze di dati non consuntivi, il contribuente incorre inevitabilmente nel rischio di versamento non sufficiente, a cui potrà rimediare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso, il contribuente pagherà la parte di tributo non versato più la sanzione del 30%, che può essere ridotta a seconda del tempo in cui viene versata.

Ancora, il dibattito ha interessato l’argomento del reverse charge. I tecnici del Fisco hanno puntualizzato che la cessione di un fabbricato avvenuta in un momento anteriore alla data di ultimazione dello stesso, deve essere assoggettata a Iva ordinaria – aliquota del 20% - trattandosi di un bene ancora inserito nel circuito produttivo. Analogo discorso vale per gli immobili strumentali in corso di costruzione, ceduti da un’impresa edile ad altra impresa edile. Anch’essi sconteranno l’aliquota ordinaria senza l’applicazione del reverse charge e anche senza l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, che invece valgono nel caso di cessione di beni immobili strumentali ultimati ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, articolo 10, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.

Intanto, rispondendo ad una interrogazione parlamentare della senatrice Thaler Ausserhofer, il sottosegretario Daniele Molgora ha precisato qual è la posizione dell’Agenzia delle Entrate in materia di restituzione dell’Iva a soggetti non residenti, nel rispetto della direttiva 2008/9/Ce, che sarà recepita dagli articoli 38-bis 1 e 38-bis 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.  In base alle nuove regole di rimborso telematico (articolo 38-bis 1), si applica la seguente procedura: dal 1° gennaio 2010, i soggetti d’imposta italiani che devono chiedere il rimborso dell’Iva pagata in un altro Stato europeo, dovranno inviare la richiesta per via telematica all’agenzia delle Entrate. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme, verrà definita la procedura e presentato il portale.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 33 – I fabbricati non ultimati esclusi dal reverse charge
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 34 – Ritenute in dote allo studio

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