Controlli fiscali senza rilievi: nuove modalità digitali per gli esiti negativi
Pubblicato il 18 aprile 2025
In questo articolo:
- Contesto normativo: la modifica allo Statuto dei diritti del contribuente
- Cos’è la comunicazione di esito negativo e cosa contiene
- Struttura e contenuto della comunicazione
- Controlli fiscali senza rilievi, canali di comunicazione
- Notifiche tramite l’app IO
- Notifiche tramite l’app AgenziaEntrate
- Comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Quali attività di controllo rientrano nella comunicazione semplificata e quali no
- Finalità e vantaggi del provvedimento
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Il 17 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 186444, attuando quanto previsto dal comma 5-bis dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal decreto-legge n. 73/2022. Il testo mira a semplificare le modalità di comunicazione ai contribuenti dell’esito negativo (ossia, senza rilievi) delle attività istruttorie di controllo fiscale.
Questa misura si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, puntando a una relazione più diretta e immediata tra Amministrazione finanziaria e cittadini, soprattutto nei casi in cui il controllo non evidenzi alcuna irregolarità.
Prima di esaminare le tre modalità di trasmissione individuate, è utile chiarire il quadro normativo di riferimento e il significato di esito negativo nelle comunicazioni dell’Agenzia.
Contesto normativo: la modifica allo Statuto dei diritti del contribuente
Il provvedimento n. 186444 del 17 aprile 2025 trova fondamento nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), introdotto dall’articolo 6-bis, comma 1, del Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.
La norma rappresenta un passo avanti in materia di trasparenza e semplificazione nei rapporti tra contribuente e Fisco. Essa stabilisce che, qualora venga avviata un’attività istruttoria di controllo nei confronti del contribuente (come l’invio di un questionario o un invito a comparire), l’Agenzia delle Entrate debba comunicare in forma semplificata l’esito negativo del controllo – ossia la conclusione senza contestazioni – entro sessanta giorni dalla fine dell’attività.
Il nuovo comma si applica a tutti i contribuenti oggetto di attività istruttorie notificate, nelle ipotesi in cui non emergano violazioni fiscali. Si rafforza così il diritto del contribuente a essere informato sullo stato dei procedimenti che lo riguardano, evitando incertezze prolungate.
Il rinvio al provvedimento attuativo
Il secondo periodo del comma 5-bis stabilisce che, ai fini dell’attuazione della disposizione, le modalità semplificate di comunicazione debbano essere individuate con un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria.
Il legislatore consente che tali modalità possano includere anche l’utilizzo di strumenti moderni e digitali, quali:
- Messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario;
- Posta elettronica, anche non certificata;
- L’applicazione “IO”.
In attuazione di questo rinvio, il provvedimento del 17 aprile 2025 individua le modalità ufficiali con cui verranno comunicate ai contribuenti le conclusioni senza rilievi delle attività di controllo. Le soluzioni scelte dall’Agenzia delle Entrate sono:
- l’inoltro di messaggistica tramite l’app IO,
- le notifiche sull’applicazione AgenziaEntrate,
- e l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).
Questi canali sono stati selezionati per garantire tempestività, tracciabilità e ampia accessibilità, in linea con il principio di semplificazione amministrativa.
Cos’è la comunicazione di esito negativo e cosa contiene
La comunicazione di esito negativo è un messaggio formale e sintetico inviato al contribuente per informarlo che l’attività istruttoria di controllo fiscale avviata nei suoi confronti — mediante l’invio di un questionario e/o un invito di comparizione — si è conclusa senza rilevazione di violazioni. Essa rientra nel nuovo modello di semplificazione delle relazioni tra contribuente e Amministrazione finanziaria, offrendo una risposta chiara e tempestiva in caso di assenza di irregolarità.
Struttura e contenuto della comunicazione
La comunicazione è redatta sotto forma di breve messaggio di testo ed è composta da elementi standardizzati, che garantiscono chiarezza, tracciabilità e ufficialità. In particolare, contiene le seguenti informazioni:
- Mittente: l’Agenzia delle Entrate, che viene espressamente indicata;
- Titolo del messaggio: una dicitura che fa riferimento all’esito dell’attività istruttoria di controllo, con richiamo al questionario o all’invito di comparizione originario;
- Contenuto principale: un testo che informa il contribuente che il controllo si è svolto senza rilevare violazioni e che l’esito negativo non preclude l’esercizio successivo dei poteri di controllo da parte dell’Amministrazione;
- Tipologia e numero dell’atto istruttorio: viene identificato l’atto (questionario o invito) con i relativi estremi identificativi e l’anno di riferimento;
- Denominazione dell’Ufficio competente: è specificata la struttura dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto istruttorio, per consentire al contribuente di sapere da quale ufficio ha avuto origine il controllo.
Questo modello comunicativo punta a una trasparenza effettiva e a una semplificazione concreta dei rapporti con il fisco, riducendo le aree grigie e migliorando la qualità delle interazioni istituzionali.
Controlli fiscali senza rilievi, canali di comunicazione
Quando un’attività istruttoria si conclude senza la rilevazione di violazioni, il contribuente riceve una notifica dell’esito negativo del controllo direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Il messaggio, come anticipato, potrà essere recapitato attraverso tre canali digitali ufficiali. Vediamone le caratteristiche e il funzionamento.
Notifiche tramite l’app IO
La prima modalità prevista per l’invio dell’esito negativo dell’attività di controllo è l’utilizzo dell’applicazione “IO”, già ampiamente utilizzata per le comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e cittadini. Attualmente, l’app è impiegata dall’Amministrazione finanziaria per informare i contribuenti in merito a rimborsi in arrivo, scadenze di adempimenti e rate, comunicazioni non recapitate, oltre che per segnalare abilitazioni conferite a persone di fiducia per l’accesso all’area riservata e date importanti da ricordare.
Con il provvedimento n. 186444/2025, si estende l’uso dell’app IO anche alla comunicazione dell’esito negativo delle attività istruttorie. In questo caso, la trasmissione avviene tramite una notifica push inviata direttamente al dispositivo mobile degli utenti che hanno attivato il servizio “Comunicazioni per te” dell’Agenzia delle Entrate all’interno dell’app.
Questa modalità assicura una comunicazione tempestiva, semplice e accessibile, particolarmente vantaggiosa per i contribuenti che utilizzano abitualmente strumenti digitali. Il messaggio può essere consultato in tempo reale e consente di ricevere aggiornamenti in modo diretto e sicuro, senza necessità di accessi formali o intermediazioni.
Notifiche tramite l’app AgenziaEntrate
La seconda modalità prevede l’utilizzo dell’app ufficiale “AgenziaEntrate”, che consente la pubblicazione di un messaggio nell’area notifiche dell’applicazione. L’accesso a quest’area richiede l’autenticazione dell’utente tramite SPID o, nei casi previsti, con le credenziali fornite dall’Agenzia.
In aggiunta, la comunicazione è sempre visibile anche nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, offrendo così una doppia modalità di accesso. Anche in questo caso, la trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo.
Comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
La terza modalità consiste nell’invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente tramite posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’art. 60-ter, comma 1, del DPR n. 600/1973. Questo canale è particolarmente rilevante per contribuenti, professionisti o imprese già dotati di un domicilio digitale registrato.
Anche questa modalità assicura certezza e tracciabilità della comunicazione, e come le altre, prevede il rispetto del termine di 60 giorni dalla conclusione dell’attività istruttoria. Si tratta di un canale che garantisce valore legale e trasparenza, coerentemente con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare i rapporti tra contribuente e Amministrazione.
Quali attività di controllo rientrano nella comunicazione semplificata e quali no
Le nuove modalità semplificate di comunicazione introdotte dal provvedimento n. 186444/2025 si applicano esclusivamente alle attività istruttorie di controllo avviate nei confronti del contribuente tramite l’invio di un questionario o di un invito a comparire. Tali atti istruttori trovano fondamento normativo in diverse disposizioni, tra cui:
- l’articolo 32 del DPR n. 600/1973 (imposte dirette),
- l’articolo 51 del DPR n. 633/1972 (IVA),
- l’articolo 53-bis del DPR n. 131/1986 (registro),
- e l’articolo 47 del DLgs n. 346/1990 (imposta sulle successioni e donazioni).
La comunicazione semplificata dell’esito negativo, ovvero della conclusione del controllo senza rilievi, è dunque limitata a queste forme di accertamento documentale e personale, che presuppongono un’interlocuzione diretta con il contribuente.
Sono invece escluse dall’applicazione delle nuove modalità tutte le attività di liquidazione automatizzata o controllata delle imposte e dei rimborsi basate sulle dichiarazioni fiscali. In particolare, non rientrano nell’ambito del provvedimento:
- le attività previste dall’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 (controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi),
- e quelle previste dall’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972 (controllo sulle dichiarazioni IVA).
In questi casi, infatti, si tratta di verifiche automatizzate, che seguono procedure diverse e non richiedono necessariamente l’interazione preliminare con il contribuente.
Finalità e vantaggi del provvedimento
Il provvedimento n. 186444/2025 si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione e digitalizzazione dell’Amministrazione finanziaria, con l’obiettivo di rendere i rapporti tra fisco e contribuente più semplici, trasparenti ed efficienti. Le nuove modalità di comunicazione dell’esito negativo delle attività istruttorie rispondono a precise finalità:
- semplificare le procedure amministrative, riducendo la complessità degli adempimenti a carico dei cittadini;
- garantire una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa, informando tempestivamente il contribuente sugli esiti dei controlli che lo riguardano;
- abbattere tempi e costi, sia per l’Agenzia delle Entrate, che ottimizza le proprie risorse, sia per il contribuente, che riceve comunicazioni dirette senza necessità di accessi fisici agli uffici;
- promuovere un uso intelligente e funzionale delle tecnologie digitali, attraverso canali già diffusi e familiari, come l’app IO, l’app AgenziaEntrate e la PEC.
In definitiva, il provvedimento rappresenta un passo concreto verso una Pubblica Amministrazione più accessibile, proattiva e vicina ai cittadini, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e tutela dei diritti del contribuente.
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