A Equitalia le spese anche se l’esecuzione è illegittima per colpa del Comune

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A Equitalia le spese anche se l’esecuzione è illegittima per colpa del Comune

Nell’ambito del procedimento attivato dal contribuente per opporsi ad un’esecuzione esattoriale, Equitalia può essere condannata alle spese di lite o alla compensazione delle medesime anche se l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente impositore.

Detta ultima circostanza, infatti, non integra alcuna ragione per escludere la condanna alle spese in capo all’agenzia di riscossione.

In ogni caso, restano ferme sia la facoltà di quest’ultima di chiedere all’ente creditore di essere manlevato anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, sia la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti della società di riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio.

Ciò, qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 92 del Codice di procedura civile, “diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore”.

Cartella annullata per mancata prova della notifica dell’accertamento presupposto

E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 20865 depositata il 6 settembre 2017, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall’agenzia di riscossione contro una statuizione di merito che, nel confermare l’annullamento di una cartella di pagamento per sanzioni amministrative da violazioni del Codice stradale, l’aveva condannata, in solido con Roma Capitale, al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.

Con particolare riferimento alle spese di lite, Equitalia aveva lamentato che né in primo né in secondo grado fosse stata riscontrata alcuna responsabilità a lei ascrivibile, in quanto la cartella esattoriale era stata annullata per la mancanza di prova della notificazione del verbale di accertamento presupposto, imputabile esclusivamente all’ente impositore.

Ma i giudici di legittimità hanno confermato il principio di diritto sopra richiamato, rigettando in toto le doglianze dell’agenzia di riscossione.

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