Gestione dei rapporti di lavoro

Congedo parentale dal 24.09.2015

18/07/2016

Autore Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta di diritto del lavoro* *Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di...

Gestione dei rapporti di lavoro

Congedo di maternità

29/02/2016

Autore Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta di diritto del lavoro* *Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di...

Gestione dei rapporti di lavoro

Donazione midollo osseo

22/05/2015

La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito e possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA (art. 4, Legge 52/2001).

Gestione dei rapporti di lavoro

Festività ed ex Festività

05/02/2014

La materia relativa alle giornate festive è regolata da leggi dello Stato e dalla contrattazione collettiva. La principale fonte di riferimento è la legge n. 260 del 27 maggio 1949, così come modificata dalla legge n. 90 del 31 marzo 1954 nella quale, oltre ad essere previste tutte le casistiche possibili in tema di retribuzione delle festività, è fornito anche un elenco esaustivo dei giorni considerati festivi in considerazione delle modifiche intervenute negli anni in relazione a soppressioni e ripristini di alcune giornate considerate per l’appunto giornate festive. Le feste di precetto furono stabilite in accordo con la Santa Chiesa attraverso i Patti Lateranensi del 1929, e successivamente riconfermate con la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

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Congedo per gravi e documentati motivi familiari

19/12/2013

Aggiornato con: circolare Inps n. 28 del 28/02/2012 - Il congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all’art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, così come regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio del 21/07/2000, n. 278, è fruibile per un periodo massimo complessivo di 2 anni in tutta la vita lavorativa, tra tutti gli aventi diritto in modalità continuativa o frazionata e non è retribuito. Tale congedo, dovendosi cumulare con il congedo straordinario retribuito, vale ai fini dell’esaurimento dei due anni complessivamente spettanti nell’arco della vita lavorativa, ad esempio: utilizzati i due anni per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati motivi familiari”. Il congedo può essere richiesto dal dipendente in presenza di gravi e documentati motivi relativi alla propria situazione personale, della propria famiglia anagrafica (ad esempio, del convivente stabile), dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile anche se non conviventi, o essere richiesto per assistere un parente o affine entro il terzo grado in condizione di disabilità, anche non riconosciuto in situazione di gravità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992).

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I congedi parentali - Lavoratori subordinati

01/08/2013

Il congedo parentale, disciplinato dagli articoli dal 32 al 38 del T.U. sulla maternità e paternità contenuto nel D.Lgs. n. 151/2001, è fruibile al termine del periodo di maternità obbligatoria, sia esso di tre o quattro mesi per effetto della flessibilità, da entrambi i genitori ed entro gli otto anni di età del bambino. Il congedo parentale spetta anche alle donne lavoratrici che abbiano in adozione o affidamento un bambino, nei termini che vedremo successivamente. Si tratta di un congedo facoltativo che, dal 2013, è altresì possibile scambiare con un contributo in denaro o in voucher ai sensi di quanto legiferato dalla legge n. 92/2012. L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del Mercato del Lavoro), al fine di sostenere la genitorialità e favorire la ripresa del lavoro per le donne che hanno avuto un figlio, ha previsto, infatti, l’introduzione di un contributo che permetta di conciliare i tempi di vita e di lavoro della madre lavoratrice che voglia riprendere l’attività lavorativa. La neo mamma può richiedere al termine del congedo di maternità obbligatoria, per un massimo di sei mesi e fino agli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, del T.U. maternità e paternità, i cosiddetti “voucher” al fine di acquistare servizi di baby sitting, o, in alternativa, un contributo economico per ricoprire i costi derivanti da strutture pubbliche o servizi privati accreditati, cui affidare il bimbo durante le ore di lavoro (per i particolari vedi scheda Prontuario “I voucher alla madre in congedo parentale”).

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I congedi per cure agli invalidi

03/07/2013

I congedi per cure sono concessi agli invalidi civili cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50%. Tali lavoratori, del settore privato, hanno diritto a un periodo non superiore a 30 giorni l’anno, anche in maniera frazionata, di congedo per cure da intraprendere esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici inerenti lo stato di invalidità. Il periodo di permesso per cure, non è tra quelli indennizzati dall’Inps, e per tale motivo non rientra nel periodo di comporto al fine del licenziamento per superamento del periodo di malattia.

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Il decesso del lavoratore

18/06/2013

L’ articolo 2122 c.c. stabilisce che in caso di morte del lavoratore le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge e ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado; dispone inoltre che se l’accordo tra tali figure manca, la somma andrà divisa secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. I parenti indicati dall’articolo 2122 c.c., ammessi alla riscossione dell’indennità del de cuius, oltre il coniugi e i figli, sono, se viventi a carico del deceduto: parenti di primo grado: figli e genitori; affini di primo grado: suoceri, generi e nuore; parenti di secondo grado: fratelli, sorelle, nonni e nipoti (figli dei figli); affini di secondo grado: cognati; parenti di terzo grado: zii paterni e materni, bisnonni, bisnipoti (figli di fratelli e sorelle). In mancanza delle persone indicate dal codice civile e dal testamento, le somme verranno ripartite seguendo le norme generali della successione legittima entrando nell’asse ereditario per successione (iure successionis).

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