Il congedo straordinario biennale non retribuito per gravi motivi

Pubblicato il

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Il DM n. 278/2000 costituisce il regolamento di attuazione della norma.

Se sei già abbonato o hai acquistato l'articolo effettua il login.
Non sei ancora registrato? Registrati subito GRATIS, clicca qui.

L'articolo ha un costo di € 7,50

Questo articolo è presente nelle seguenti soluzioni: