Whistleblowing verso il recepimento della direttiva UE
Pubblicato il 30 giugno 2022
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Prosegue il (lungo) percorso parlamentare della legge di delegazione europea 2021.
Approvato dalla Camera il 16 dicembre 2021, il disegno di legge, nel testo modificato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), è approdato in Aula al Senato per la discussione generale e la sua approvazione. Il voto finale è previsto per oggi, 30 giugno.
La legge di delegazione europea 2021 delega il Governo, in particolare, al recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 in tema di whistleblowing.
Whistleblowing: nozione
Prima di approfondire i contenuti della delega, è utile ricordare che con il termine “whistleblowing” si intende la disciplina che tutela gli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, pubblico o privato.
Whistleblowing: legislazione italiana e direttiva UE
Attualmente la disciplina nazionale italiana in materia di whistleblowing è contenuta nella legge 30 novembre 2017, n. 179.
La legge n. 179 del 2017 ha integrato la precedente normativa (legge n. 190 del 2012) concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalano illeciti e ha esteso le garanzie anche ai lavoratori del settore privato.
Il quadro regolatorio vigente è il seguente:
- per le segnalazioni di attività illecite nell'amministrazione pubblica, si applica l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego, come sostituito dall''articolo 1 della legge n. 179 del 2017;
- per le segnalazioni di attività illecite nelle aziende private, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o, più correttamente, violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (decreto sulla cd. responsabilità amministrativa degli enti), come integrato dall'articolo 2 della legge n. 179 del 2017.
Al fine di garantire un quadro uniforme di protezione degli informatori, superando l'eterogeneità delle normative nazionali in materia di whistleblowing, è stata emanata, il 23 ottobre 2019, la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 26 novembre 2019).
Gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi alla direttiva entro il 17 dicembre 2021.
Per le imprese con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi all’obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno entro il 17 dicembre 2023.
Whistleblowing: infrazione UE
L'Italia non ha ancora attuato la delega per il recepimento della direttiva UE in parola, delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021).
Per la sua mancata attuazione la Commissione UE ha avviato una procedura di infrazione.
Per porvi rimedio, viene ora introdotta una disposizione nel disegno di legge di delegazione europea 2021 contenuta nell'articolo 13 del ddl e recante i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
Whistleblowing: legge di delegazione europea 2021
L'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea 2021, che ricalca sostanzialmente quanto prevedeva l'articolo 23 della legge n. 53 del 2021, al comma 1, stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo debba osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni elencate dall'articolo 2 della direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva;
- curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla precedente lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
- esercitare l'opzione (articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937) che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
- operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.
Sostanzialmente la normativa italiana deve essere modificata nel senso:
- di garantire il superamento della differenziazione tra settore pubblico e settore privato per tutte le violazioni alle quali si applica la direttiva (UE) 2019/1937) e definite dall'articolo 2 della stessa direttiva;
- di ampliare il novero dei segnalanti secondo le indicazioni di cui all'articolo 4 della direttiva UE;
- di rafforzare le tutele dei segnalanti, assicurando il massimo livello di protezione.
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