Fringe benefit con nuovi limiti di esenzione fiscale e contributiva

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Fringe benefit con nuovi limiti di esenzione fiscale e contributiva

Via libera della Commissione Bilancio del Senato al disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. n. 926).

La Commissione ha concluso l’esame del provvedimento il 18 dicembre 2023, approvando diversi emendamenti del Governo e dei Relatori, tra cui anche l’emendamento che ridimensiona il taglio alle pensioni per medici e sanitari, dipendenti di enti locali e docenti.

Il Governo ha inoltre annunciato la presentazione di un maxi emendamento su cui porrà la questione di fiducia il 22 dicembre 2023.

Non sembra invece essere stato toccato dalle novelle l’articolo 6 del ddl che introduce, per il periodo d’imposta 2024, un nuovo regime transitorio di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i fringe benefits concessi dall’azienda al lavoratore, esteso eccezionalmente alle spese per il contratto di locazione o per gli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa.

Fringe benefit erogati nel 2024: nuovi limiti soglia

In linea con le ultime normative transitorie (per il periodo d'imposta 2023 le disposizioni sono contenute nell’articolo 40 del decreto lavoro, D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85), la Manovra 2024 (articolo 6), limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga alla disciplina ordinaria, eleva il limite di esenzione fiscale (e contributivo) per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore da 258,23 euro (limite previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986):

  • a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
  • a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Entro tali limiti soglia non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
  • le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Resta fermo che se il valore di quanto erogato supera i limiti soglia indicati (2.000 euro per lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti), lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile del lavoratore.

Esenzione estesa alla base imponibile contributiva

Le predette esenzioni interessano non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Pertanto il datore di lavoro dovrà tenere conto dei nuovi limiti di esenzione anche ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale dovuta secondo le indicazioni che saranno pubblicate dall’INPS.

Nozione di figli fiscalmente a carico

Si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito al lordo degli oneri deducibili non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni.

Informativa alle rappresentanze sindacali unitarie

Come per il periodo d’imposta 2023, anche per il 2024 il legislatore prevede che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del regime transitorio in parola previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

Dichiarazione del lavoratore

Il lavoratore è tenuto a rilasciare, al datore di lavoro, una specifica attestazione in cui dichiara di avere diritto al maggior esonero per il 2024, indicando anche il codice fiscale del/dei figli a carico.

Criticità interpretative

La richiamata disposizione solleva un dubbio interpretativo che si auspica venga sciolto da successivi chiarimenti degli enti preposti.

Il riferimento alla nozione di prima casa deve intendersi alla nozione fiscale di abitazione principale? 

Una questione sicuramente non secondaria sulla quale si attendono le necessarie delucidazioni.

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