Welfare aziendale e premi di risultato, contributi e tassazione

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Welfare aziendale e premi di risultato, contributi e tassazione

L’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati, con un focus sugli aspetti contributivi e fiscali che tale strumento presenta in rapporto alla disciplina dei premi di risultato, è il tema della circolare Inps n. 49 del 31 maggio 2023.

Vediamo di che si tratta, alla luce soprattutto dei vari provvedimenti del legislatore che si sono succeduti negli ultimi anni proprio per incentivare, dal punto di vista fiscale e previdenziale, il ricorso delle aziende ai vari strumenti di welfare.

Quadro normativo

Tutti gli interventi in tema di welfare aziendale si sostanziano nell’attribuzione ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi in natura o sotto forma di rimborso spese, finalizzati a migliorarne la vita privata e lavorativa, oggetto di una serie di provvedimenti a partire dalla legge di Stabilità 2016, la legge di Bilancio 2017 e la legge di Bilancio 2018.

Da ultimo, l’art. 40 comma 1 del Decreto Lavoro ha elevato, per il periodo d’imposta 2023 e per i soli dipendenti con figli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2 del TUIR, da 258,23 euro a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, includendo anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche.

Resta ferma, peraltro, la regola generale secondo cui, se il valore dei beni o dei servizi prestati siano complessivamente superiori al limite previsto, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

L’art. 1 del D.L. n. 5/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 23/2023, ha infine disposto l’imposizione contributiva del bonus carburante per il 2023, corrisposto per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore (esenti quindi solo ai fini fiscali).

La ratio dell’insieme di questi provvedimenti è ridurre l’onere fiscale e contributivo sul lavoro subordinato sia per i dipendenti, sottoposti ad un minore prelievo fiscale e contributivo, sia per i datori di lavoro, che possono risparmiare sul fronte degli oneri previdenziali e dedurre dal reddito le spese sostenute per il welfare aziendale.

Regime previdenziale e titoli di legittimazione

I contributi e le somme versati a Casse, Fondi, Gestioni, in base alla contrattazione collettiva o aziendale, a titolo di prestazioni integrative previdenziali o assistenziali sono soggette al contributo di solidarietà del 10%, limitatamente alla parte a carico del datore di lavoro.

Tali beni, prestazioni, opere e servizi possono essere corrisposti dall’azienda in formato cartaceo o elettronico, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare né convertiti in moneta e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni per il titolare.

NOTA BENE: è possibile che i beni e servizi siano indicati cumulativamente in un unico titolo entro il limite di 258,23 euro.

Premi di risultato o welfare aziendale: sceglie il lavoratore

Il dipendente, oltre alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, può inoltre scegliere di ottenere il premio di risultato in denaro o in natura, senza imposizione fiscale e contributiva nei limiti previsti.

Se fruiti in sostituzione dei premi di risultato, sono esenti da imposta sostitutiva:

  • i contributi alle forme pensionistiche complementari, rispetto ai relativi limiti di deducibilità ai fini fiscali dal reddito da lavoro dipendente;
  • i contributi di assistenza sanitaria;
  • le azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche per importo complessivo superiore a 2.065,83 euro del reddito di lavoro dipendente. Il legislatore, per tale ultime ipotesi, ha introdotto una deroga alla lettera g) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR con riferimento non solo al limite di valore delle azioni ma anche alla non cedibilità delle azioni da parte del dipendente prima del triennio.
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