Vittime di reati intenzionali violenti. Domande entro il 12 aprile
Pubblicato il 28 marzo 2018
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Le vittime di reati intenzionali violenti commessi dopo il 30 giugno 2005 e prima del 23 luglio 2016 (data di entrata in vigore della Legge n. 122/2016) possono presentare la domanda di indennizzo entro il 12 aprile 2018.
E’ quanto ricorda, con una nota del 27 marzo 2018, il ministero della Giustizia, facendo riferimento al diritto all’indennizzo riconosciuto con Legge n. 167/2017 anche alle vittime di un reato intenzionale violento commesso prima della data di entrata in vigore della Legge europea n. 122/2016 che, dal 23 luglio 2016 (data della relativa entrata in vigore) riconosce il diritto all’indennizzo ai cittadini dell’Unione europea vittime di reati intenzionali violenti, ivi compreso quello di sfruttamento del lavoro e ad eccezione dei reati di percosse e lesioni semplici, ove sia stata inutilmente esercitata la pretesa risarcitoria nei confronti dell’autore del reato o di altri soggetti civilmente responsabili.
Per le vittime precedenti al vigore della Legge europea 2016 citata, si ribadisce, le relative domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 167/2017 e, quindi, entro il 12 aprile 2018 citato.
- eDotto.com – Punto & Lex 28 novembre 2017 - Avvocati stabiliti, lotta a razzismo e xenofobia, accesso all’indennizzo delle vittime di reati - Pergolari
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