Avvocati stabiliti, lotta a razzismo e xenofobia, accesso all’indennizzo delle vittime di reati
Pubblicato il 28 novembre 2017
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Misure in tema di giustizia e sicurezza nella Legge europea 2017
La Legge europea 2017 (Legge n. 167 del 20 novembre 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017 ed in vigore a partire dal 12 dicembre 2017, contiene diverse disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Le nuove previsioni, per quel che riguarda la materia della giustizia e della sicurezza, introducono misure volte:
- alla completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI relativa alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia (negazionismo) mediante il diritto penale, attraverso cui, peraltro, viene modificato il Decreto legislativo n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo, in relazione alla commissione dei delitti di razzismo e xenofobia, sanzioni pecuniarie e interdittive in capo agli enti medesimi e vengono ;
- alla disciplina dell’accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, attraverso l’introduzione di modifiche alla Legge n. 122/2016.
Nel dettaglio, con riferimento a detto ultimo intervento, viene espressamente previsto che la domanda di concessione dell'indennizzo può essere presentata anche da chi è "vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge” e ciò, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge appena pubblicata.
Modificate, altresì, le condizioni e le modalità di accesso all'indennizzo di specie con riferimento al quale, si rammenta, è di recente emanazione il Decreto del ministero dell’Interno (31 agosto 2017), recante “Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti”.
Avvocati stabiliti e patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
La Legge in oggetto interviene anche con disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi tra le quali si segnala l’intervento relativo agli avvocati stabiliti.
Nello specifico, il comma 2 dell'articolo 9 del Decreto legislativo n. 96/2001 viene sostituito con la previsione secondo cui l'iscrizione nella apposita sezione speciale “ Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori” può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura.
Conservano l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo – viene espressamente sancito - i soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore della legge n. 167/2017 e possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che alla medesima data di entrata in vigore “abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data”.
- eDotto.com – Punto & Lex 11 ottobre 2017 Indennizzo per le vittime di reati violenti. Importi e modalità di erogazione - Pergolari
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