Vittime del terrorismo
Pubblicato il 10 giugno 2016
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Con circolare n. 98 del 9 giugno 2016, l’INPS ha fornito nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, innovando in parte quanto già determinato con la circolare n. 144/2015.
L’Istituto, più nello specifico si sofferma su:
- beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3, Legge n. 206/2004, in favore di coniuge e figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento;
- diritto a pensione immediata ex articolo 4, comma 2, Legge n. 206/2004.
Con riferimento al primo punto, l’Istituto ha chiarito che, ad integrazione di quanto previsto nella circolare del 2015, anche nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell'invalido.
Per quanto concerne, invece, la pensione immediata, la circolare 98/2016 fa presente che la pensione dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2, Legge n. 206/2004.
Poiché la Legge n. 190/2014 prevede il diritto all’accesso al beneficio anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente all’evento terroristico, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio.
- eDotto.com – Edicola del 3 agosto 2015 - Benefici per le vittime del terrorismo – Redazione eDotto
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