Visite fiscali per i dipendenti pubblici con nuove fasce di reperibilità

Pubblicato il



Visite fiscali per i dipendenti pubblici con nuove fasce di reperibilità

Tutto da rifare sulle fasce orarie di reperibilità per lo svolgimento delle visite fiscali finalizzate all’accertamento delle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici.

Con una sentenza storica (la n. 16305 del 3 novembre 2023) e di grande impatto, considerata la sua portata generale, il TAR del Lazio ha ritenuto illegittimo il mantenimento di differenziate fasce orarie per il settore pubblico, annullando le relative previsioni del decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, il cd. decreto Madia.

L'INPS, con messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, ha emanato le istruzioni da seguire per le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici fino a nuove disposizioni,

Ma andiamo con ordine e partiamo dalle norme oggetto di censura.

Riforma della PA e malattia del dipendente pubblico

Con obiettivi di semplificazione e per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, la legge delega n. 124 del 2015 ha previsto numerose deleghe legislative volte a riorganizzare la PA e la disciplina del lavoro pubblico.

In particolare, l’articolo 17, recante norme di riordino della disciplina del lavoro nelle amministrazioni pubbliche, al comma 1, lett. l), ha stabilito i seguenti criteri e obiettivi: “riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti…”.

La delega in parola è stata attuata con successivo decreto legislativo (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) che ha modificato le norme generali che regolano il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (d.lgs n. 165 del 2001, art. 55 septies) e ha affidando ad un decreto ministeriale la definizione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo nonché delle modalità di svolgimento delle visite “e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia”.

Il decreto in parola (Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017), cd. decreto Madia, è stato adottato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Di questo decreto, in particolare dell’articolo 3 (e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi), il Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Penitenziaria e alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, hanno chiesto l’annullamento nella parte in cui ha lasciato invariate e differenziate le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, in caso di malattia per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche e di datori di lavoro privati, nonostante dovesse procedere alla loro armonizzazione.

Quali sono le fasce di reperibilità

Le fasce orarie di reperibilità per lo svolgimento delle visite fiscali finalizzate all’accertamento delle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

NOTA BENE: Per il settore privato, invece, le finestre sono più brevi, essendo le stesse ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.

Mancata armonizzazione e disparità di trattamento

La parte ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, in particolare, dell’art. 3, per violazione e falsa applicazione di legge, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e incoerenza.

Si evidenzia l’assoluta mancanza di volontà del legislatore delegato di equiparare il settore privato al settore pubblico sulle fasce di reperibilità, lasciando in piedi una manifesta discriminazione, in  contrasto con degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Discriminazione che si manifesta ancora più pregnante solo considerando che, nel settore pubblico, l’Inps effettua le visite fiscali per i dipendenti pubblici anche d’ufficio, ossia non solo su richiesta dei dirigenti della pubblica amministrazione.

Le disposizioni sembrano animate da un obiettivo di dissuasione al ricorso all’assenza per malattia del dipendente pubblico che però “travalicherebbe il dovere di salvaguardare il preminente interesse pubblico, nonché l’efficienza, l’efficacia e in buon andamento della Pubblica Amministrazione, in quanto in contrapposizione al diritto di cui all’art. 32 della Costituzione” e violano anche il diritto comunitario (Direttiva n. 2000/78/CE recante “Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”).

Violazione del principio di uguaglianza

Il TAR Lazio (Sezione Quarta Ter), nella sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, osserva che è di assoluta evidenza la mancata armonizzazione della disciplina le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale dei settori pubblico e privato, essendo le stesse rimaste profondamente differenziate e in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici.

La mancata armonizzazione, rileva il TAR, è fonte di disparità di trattamento “del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito”

Tale disparità determina la violazione dell’art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

Inoltre “il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere”, partendo dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati.

“Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32”.

Conclusioni

Il TAR Lazio (Sezione Quarta Ter), con la sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, a seguito della disamina svolta, ha accolto il ricorso annullando, nella parte oggetto di gravame, il decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017.

In attesa di un nuovo decreto ministeriale che si conformi alle indicazioni fornite dalla sentenza (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), l'INPS, con messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, ha comunicato che le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito