Violazione norme di prevenzione infortuni sul lavoro: configurabilità aggravante
Pubblicato il 28 settembre 2021
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Quando può dirsi integrata la circostanza aggravante del “fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” in presenza di reato di omicidio o lesioni colpose?
Con sentenza n. 32899 del 6 settembre 2021, la Corte di cassazione ha fornito precisazioni in ordine alla circostanza aggravante prevista dagli artt. 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del Codice penale nelle ipotesi dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Violazione di regola cautelare e concretizzazione del rischio specifico
Al fine della configurazione della predetta aggravante - si legge nella decisione - occorre, da un lato, la violazione di una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori.
Dall’altro, che l’evento sia concretizzazione di tale rischio che la regola cautelare violata era volta ad eliminare.
Non basta, a tal fine, che l’evento si verifichi in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa.
Facendo applicazione di questo principio, la Suprema corte ha escluso che potesse dirsi integrata la circostanza in questione, in relazione ai reati di omicidio colposo ascritti alla parte datoriale, per le morti di soggetti estranei all’organizzazione dell’impresa causate dall’incendio che era derivato da un gravissimo incidente ferroviario.
L’aggravante in esame, in particolare, non è stata ritenuta applicabile in quanto le vittime non erano state esposte al rischio “lavorativo” bensì a quello attinente alla sicurezza della circolazione ferroviaria.
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