Videosorveglianza, l’istanza di autorizzazione non può pregiudicare il pericolo di reato
Pubblicato il 21 maggio 2021
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Si forniscono dei chiarimenti circa le modalità di svolgimento delle istruttorie per le istanze di autorizzazione all’istallazione di sistemi di controllo a distanza ex art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle ipotesi in cui, già dalla documentazione allegata, si rinvengano elementi di una possibile violazione della citata disposizione normativa.
Secondo il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, emesso con la nota 18 maggio 2021, n. 797, i funzionari incaricati all’istruttoria ed alla concessione dell’autorizzazione amministrativa dovranno tempestivamente segnalare la presenza, al Processo vigilanza, degli indici dai quali emerga il fumus del reato, sicché sia possibile avviare senza ritardo l’accertamento, come previsto dall’art. 347, c.p., mediante la programmazione di un accesso ispettivo.
Si rammenta che, l’installazione di impianti audiovisivi che possano comportare il controllo a distanza dei lavoratori è subordinata all’effettiva esistenza delle ragioni previste dal citato comma 4 (esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o delle condizioni di lavoro e di tutela del patrimonio aziendale) ed alla sottoscrizione di un apposito accordo sindacale con le RSA/RSU.
Solo in mancanza del raggiungimento del citato accordo, il datore di lavoro potrà richiedere all’Ispettorato territoriale del lavoro apposita autorizzazione all’installazione degli impianti audiovisivi. In particolare, anche a seguito della rivisitazione della norma, modificata dall’art. 23, comma 1, D. Lgs. 151/2015, e come specificato dalla nota ministeriale 1° giugno 2016, n. 11241, l’installazione dell’impianto di videosorveglianza non può avvenire precedentemente – e, dunque, in assenza – del prescritto accordo sindacale ovvero dell’intervenuta autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Lavoro territorialmente competente.
Il mancato rispetto della norma comporta la comminazione di un’ammenda da 154 a 1549 euro o l’arresto da 15 giorni ad un anno. Altresì, qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vigilanza venga sanata l’irregolarità con uno dei due precedenti atti verranno meno i presupposti dell’illecito, venendo ammesso il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenta stabilita per la contravvenzione commessa (€ 387,25).
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