Iper-ammortamenti 2026: necessarie comunicazioni ad hoc
Pubblicato il 15 gennaio 2026
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La legge di bilancio 2026 (articolo 1 commi 427 - 436 della L.199/2025) ripropone, con alcune modifiche, la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, effettuati dall’1.1.2026 al 30.09.2028.
Sarà, poi, un apposito decreto del MIMIT (ad oggi, in bozza e trasmesso dal MIMIT al MEF in data 5 gennaio 2026) a stabilire le modalità di attuazione dell’incentivo, definendo in particolare: la procedura di accesso nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
Sul piano soggettivo, l’iper-ammortamento riguarda "i soggetti titolari di reddito d'impresa" (a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile), che effettuano investimenti agevolabili nella suddetta finestra temporale. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell'iper-ammortamento è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori.
La maggiorazione del costo di acquisizione è, tuttavia, riconosciuta per gli investimenti in:
- beni strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla L.199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) DLgs.199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
In particolare, per gli investimenti agevolabili, la maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili è la seguente:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
Per l’accesso al beneficio, l’impresa è tenuta a trasmettere apposite comunicazioni e certificazioni, in via telematica tramite la piattaforma informatica sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati. Stando alla bozza del DM, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere tre comunicazioni: preventiva, di conferma (con acconto) e di completamento.
Scopri tutti i dettagli sulla maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e per l'autoproduzione di energia rinnovabile nell'Approfondimento che segue!
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