Vedova al posto del marito Niente lucro cessante
Pubblicato il 08 marzo 2017
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Niente danno patrimoniale per la vedeva dell’amministratore di una società che, a seguito del decesso del marito in conseguenza di un sinistro stradale, assume il ruolo di quest’ultimo nella gestione dell’azienda, continuando a conseguire gli stessi guadagni.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, definitivamente respingendo la richiesta di danno da lucro cessante, avanzata dai congiunti di un uomo deceduto in un incidente stradale.
Erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto irrilevante, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da morte del congiunto – sostengono gli ermellini censurando la sentenza impugnata – la circostanza che la vedova, in precedenza casalinga, avesse poi assunto gli incarichi ed i redditi del marito all'interno dalla società da esso in precedenza gestita. E ciò sul presupposto che la c.d. compensatio lucri cum danno non operi quando svantaggio e vantaggio abbiano cause diverse ed il fatto illecito abbia costituito solo l’occasione del loro prodursi.
Manca perdita patrimoniale
Invero nel caso di specie – recepisce la Corte Suprema – non ricorre affatto un’ipotesi di compensatio lucri cum danno, quanto piuttosto un’ipotesi di mancanza di prova del danno. Difatti gli attori non avevano affatto dimostrato che i propri redditi fossero diminuiti dopo la morte del rispettivo marito/padre.
Anzi, la stessa Corte d’Appello aveva accertato in facto che il medesimo reddito goduto dal defunto, dopo la morte di questi, era stato attribuito alla di lui vedova, che continuò a destinarlo alle esigenze della famiglia.
Nel caso de quo risulta dunque mancante – conclude la terza sezione civile con sentenza n. 5605 del 7 marzo 2017 - uno degli elementi costituivi del danno, ossia, la perdita patrimoniale.
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