Valida l'ispezione anche senza autorizzazione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 gennaio 2010
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I giudici di Cassazione, con sentenza n. 857 del 20 gennaio 2010, hanno confermato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva ritenuto validi due avvisi di accertamento Irpeg e Ilor basati su un'ispezione dei conti bancari di un uomo, effettuata nel corso di un procedimento penale e senza autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Secondo il contribuente, che aveva fatto ricorso in Cassazione per la rimozione della decisione dei giudici regionali, i dati acquisiti nell'indagine penale non potevano essere utilizzati nel procedimento tributario, in quanto acquisiti illegittimamente.
La Corte di legittimità ha così ribadito come, nei giudizi fiscali, non si ha alcuna previsione di inutilizzabilità degli elementi acquisiti in sede di verifica, anche in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Questa autorizzazione, infatti, “non è diretta a permettere l'accesso della Guardia di finanza ai dati bancari a fini fiscali, ma soltanto a consentire la trasmissione anche agli uffici finanziari di materiale acquisito per fini esclusivamente penali, essendo stata introdotta la detta autorizzazione per realizzare una maggiore tutela degli interessi protetti dal segreto istruttorio, piuttosto che per filtrare ulteriormente l'acquisizione di elementi significativi a fini fiscali”.
La Corte di legittimità ha così ribadito come, nei giudizi fiscali, non si ha alcuna previsione di inutilizzabilità degli elementi acquisiti in sede di verifica, anche in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Questa autorizzazione, infatti, “non è diretta a permettere l'accesso della Guardia di finanza ai dati bancari a fini fiscali, ma soltanto a consentire la trasmissione anche agli uffici finanziari di materiale acquisito per fini esclusivamente penali, essendo stata introdotta la detta autorizzazione per realizzare una maggiore tutela degli interessi protetti dal segreto istruttorio, piuttosto che per filtrare ulteriormente l'acquisizione di elementi significativi a fini fiscali”.
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