Va sempre allegato l'atto indicato nelle motivazioni
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 05 maggio 2010
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La Commissione tributaria provinciale di Parma, con sentenza n. 16/7/2010 depositata il 10 febbraio, ha accolto il ricorso con cui un contribuente lamentava l'illegittimità, per carenza di motivazione, di un atto notificatogli dall'Amministrazione finanziaria nel quale veniva fatto riferimento ad un'iscrizione ipotecaria immobiliare eseguita cautelativamente senza che nell'atto stesso fosse allegato alcun documento attestante l'avvenuta trascrizione ipotecaria.
“Gli atti dell'amministrazione finanziaria – spiegano i giudici provinciali - sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. In particolare – si legge nel testo della decisione - “se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”.
“Gli atti dell'amministrazione finanziaria – spiegano i giudici provinciali - sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. In particolare – si legge nel testo della decisione - “se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”.
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