UniEmens-CIG e SR41: prorogato il regime transitorio

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UniEmens-CIG e SR41: prorogato il regime transitorio

Prorogato, fino al 30 aprile 2022, il regime transitorio di coesistenza del nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” e del modello “SR41” per la trasmissione dei dati relativi ai flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione salariale ordinaria, cassa integrazione salariale in deroga e assegno ordinario o assegno di integrazione salariale dal 2022) connessi all’emergenza Covid-19. Lo comunica l'INPS con il messaggio n. 1320 del 23 marzo 2022.

UniEmens-CIG e modello SR41: norme e prassi

L'articolo 8, comma 5, del decreto Sostegni (decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69) prevede che, per le domande di Cassa integrazione salariale ordinaria, in deroga e assegno ordinario (i.e. assegno di integrazione salariale – AIS dal 1° gennaio 2022, a seguito della riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2022) connessi all’emergenza Covid-19 e concessi dallo stesso decreto per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonchè all'accredito della relativa contribuzione figurativa, sia effettuata con il flusso telematico denominato "UniEmens- Cig".

Per dare attuazione alla disposizione, l'INPS aveva emanato la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 con la quale erano state fornite le indicazioni operative sull'invio dei flussi di pagamento diretto dei dati relativi ai suindicati trattamenti di integrazione salariale COVID-19 tramite l’utilizzo del flusso UniEmens-Cig, prevedendo una fase transitoria, di sei mesi, durante la quale i datori di lavoro avrebbero potuto scegliere tra il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” e il modello “SR41”.

La scelta tra i due sistemi di trasmissione è operata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”.

Peraltro lo stesso Istituto aveva evidenziato, al fine di valutare l’eventuale definitiva estensione a tutti i trattamenti di integrazione salariale, che sarebbe stato consentito utilizzare il nuovo flusso “UniEmens-Cig” anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale richiesti con causali ordinarie.

Alla luce delle segnalazioni pervenute dalle Strutture territoriali nonché delle esigenze rappresentate da alcune aziende e intermediari, l'INPS, con il messaggio n. 3556 del 19 ottobre 2021, aveva prorogato il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021 chiarendo che i datori di lavoro:

1) avrebbero potuto inviare le richieste di pagamento afferenti a domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da “gennaio 2022” solo con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”;

2) avrebbero potuto continuare a scegliere tra il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41” per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022.

UniEmens-CIG e modello SR41: proroga fino al 30 aprile 2022

Con il messaggio n. 1320 del 23 marzo 2022, l'INPS proroga ulteriormente il periodo transitorio di coesistenza del flusso telematico “UniEmens-Cig” e del modello “SR41” fino al 30 aprile 2022.

Pertanto la situazione che si prospetta è la seguente:

1) le richieste di pagamento diretto per periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, devono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”;

2) le richieste di pagamento diretto afferenti a domande che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con una decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, possono essere inviate con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

L'INPS fa inoltre presente che i datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con l'“SR41” dovranno continuare ad utilizzarlo fino alla fine del periodo autorizzato.

UniEmens-CIG: esclusioni

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig”:

  • i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali restano in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato;
  • le richieste di pagamento diretto della prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41 semplificato”.
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