Una tantum anche per autonomi e professionisti non titolari di partita IVA
Pubblicato il 11 gennaio 2023
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Annunciato con nota del 10 gennaio 2023 e pubblicato nella sezione Normativa del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, arriva il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6 (atteso in GU) che allarga la platea dei lavoratori autonomi beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. Decreto Aiuti e incrementata, dal decreto Aiuti-ter, di 150 euro solo per coloro che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In particolare il decreto, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e dal Ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e registrato dalla Corte dei Conti, integra l'articolato del decreto 19 agosto 2022 riconoscendo le indennità anche a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA.
Indennità una tantum a autonomi e professionisti non titolari di partita IVA
Il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6 è composto da due articoli:
- l'articolo 1 introduce, dopo l'articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l'articolo 2-bis con il quale si dispone che l'indennità una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 è riconosciuta, alle medesime condizioni, anche ai soggetti non titolari di partita IVA;
- l'articolo 2 dispone la provvista finanziaria necessaria a copertura della misura, quantificata in 28 milioni di euro.
L'ampliamento, si legge nella nota diffusa dal Dicastero, interessa una platea potenziale di ulteriori 30.000 lavoratori autonomi e circa 50.000 professionisti, tra cui circa 30.000 specializzandi in medicina e chirurgia.
Indennità una tantum a autonomi e professionisti: le norme
In attesa della ufficialità delle norme citate e delle necessarie istruzioni operative da parte dell'INPS e degli enti di previdenza privati, riepiloghiamo la disciplina normativa in vigore che, si ricorda, è composta dalle disposizioni del decreto Aiuti (articolo 33, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), del decreto Aiuti -ter (articolo 20, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144), nonché del decreto attuativo del decreto 19 agosto 2022 (ora integrato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6).
Tali norme sono state rese poi operative dall'INPS (circolare n. 103 del 26 settembre 2022) e dalle singole Casse di previdenza con specifiche istruzioni.
Indennità una tantum a autonomi e professionisti: importi e domanda
Quale misura di sostegno al potere d'acquisto a seguito degli impatti negativi della crisi energetica e del caro prezzi, per effetto del decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6, sono riconosciuti:
- un bonus di 200 euro a lavoratori autonomi e professionisti, con e senza partita IVA, che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 20.001 e 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021;
- un bonus di 350 euro a lavoratori autonomi e professionisti, con e senza partita IVA, che abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 nel periodo d'imposta 2021.
Il reddito personale assoggettabile ad IRPEF va computato al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, escludendo i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il bonus spetta ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali autonome dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
La domanda va presentata:
- all'INPS se il lavoratore autonomo o professionista è iscritto ad una delle gestioni previdenziali autonome dell'INPS (anche se iscritto contemporaneamente a uno degli enti di previdenza privati);
- agli enti di previdenza privati se il professionista è iscritto esclusivamente ad uno degli stessi.
NOTA BENE: Al riguardo si attendono, dall'INPS e dagli altri enti previdenziali, nuove istruzioni sulle modalità operative da seguire per l'erogazione delle indennità.
Indennità una tantum a autonomi e professionisti: requisiti
Oltre al requisito reddituaIe, il legislatore subordina l'erogazione delle indennità al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla gestione previdenziale attiva alla data del 18 maggio 2022, con attività lavorativa avviata entro la medesima data (in aggiunta si prevedeva il requisito della titolarità della partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022);
- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità con competenza a decorrere dall'anno 2020, fatta eccezione per i contribuenti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro la stessa data;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022 e non essere percettore delle altre indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
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