Una tantum a collaboratori, stagionali e lavoratori a termine: domande a riesame

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Una tantum a collaboratori, stagionali e lavoratori a termine: domande a riesame

Per titolarità nel mese di novembre 2022 della prestazione NASpI o della prestazione DIS-COLL quale requisito per accedere all’indennità una tantum di 150 euro del decreto Aiuti ter deve intendersi l’avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle citate indennità di disoccupazione. Lo chiarisce l'INPS a latere del messaggio n. 1389 del 14 aprile 2023 con il quale l'Istituto fornisce indicazioni su come presentare richiesta di riesame sulle domande di indennità una tantum a favore di specifiche categorie di lavoratori (collaboratori, dottorandi e assegnisti di ricerca, stagionali, lavoratori a tempo determinato e intermittenti, lavoratori dello spettacolo), che non hanno superato i controlli accertativi sui requisiti normativamente previsti.

Una tantum di 150 euro del decreto Aiuti ter: a chi spetta

Il decreto Aiuti ter (articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175) riconosce una indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409, codice di procedura civile), dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

La corresponsione dell'indennità, previa domanda all’INPS da parte dell’interessato, è subordinata al possesso di specifici requisiti.

L'INPS ha fornito le istruzioni con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022.

Riesame delle domande di una tantum

Dai controlli automatici effettuati dall'INPS sulle domande di indennità sono emerse una serie di criticità che ne hanno determinato la reiezione.

Il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità sono riportate dall'INPS (Allegato n. 1 al messaggio n. 1389/2023) unitamente alla richiesta di documentazione integrativa.

La domanda di riesame può essere proposta nel termine, non perentorio, di 90 giorni dal 14 arile 2023 (data di pubblicazione del messaggio in commento) ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva.

Per consultare l'esito della domanda e le motivazioni occorre accedere al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” dalla home page del sito INPS attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” > “Ricevute e provvedimenti”. 
Il lavoratore può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda. Per le domande nello stato “Respinta” sono attivi il tasto “Chiedi riesame” per inserire la motivazione della richiesta e la funzione “Allega documentazione” per produrre i documenti richiesti.

Chiarimenti sui requisiti di accesso

Nella seconda parte del messaggio n. 1389/2023 l'INPS ricorda quali requisiti occorre possedere per fruire dell'indennità una tantum pari a 150 euro del decreto Aiuti ter (come delineati nella circolare n. 127 del 16 novembre 2022).

Giova segnalare, per la categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, la prossima emanazione di specifiche istruzioni che saranno rese con messaggio, per risolvere, evidenzia l'INPS, “la criticità circa l’assenza dell’informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dalla normativa di riferimento, che ha comportato la reiezione delle relative domande”.

Beneficiari di NASpI e DIS-COLL per il mese di novembre 2022

Particolarmente importante appare infine il chiarimento fornito dall'INPS in ordine al requisito della titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro.

Il decreto Aiuti ter (articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022) riconosce l'indennità una tantum di importo pari a 150 euro anche a favore dei soggetti che nel mese di novembre 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015).

L'INPS torna sull'argomento e, con riferimento al paragrafo 1, Sezione I, Parte III, della circolare n. 127/2022, chiarisce che per titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione per accedere all’una tantum di 150 euro deve intendersi l’avere percepito la NASpI o la DIS-COLL per il mese di novembre 2022.  

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