Una tantum 150 euro erogata dall'INPS: a quali categorie?
Pubblicato il 17 novembre 2022
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Con la mensilità di novembre 2022 i pensionati riceveranno, d’ufficio, l’indennità una tantum di 150 euro prevista dal decreto Aiuti ter.
Lo ricorda l'INPS con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022 con la quale l'Istituto fornisce le istruzioni per la corresponsione dell'indennità una tantum pari a 150 euro:
- ai pensionati;
- ai lavoratori domestici;
- ai soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità COVID-19;
- ai lavoratori autonomi occasionali e agli incaricati alle vendite a domicilio;
- ai collaboratori coordinati e continuativi;
- ai dottorandi e assegnisti di ricerca;
- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L'articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 ne fissa condizioni e requisiti, tutti riepilogati nella corposa circolare in commento, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta, d’ufficio, con la mensilità di novembre 2022 in favore dei soggetti che risultino:
- titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria;
- titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione” che hanno decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente, tra cui l’APE sociale, l’APE volontario, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà, le prestazioni di accompagnamento a pensione (isopensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92), l’indennità mensile del contratto di espansione;
- titolari dei seguenti trattamenti di natura assistenziale alla data del 1° novembre 2022: pensione di inabilità, assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, pensione non riversibile per i ciechi (assoluti o parziali), pensione non riversibile per sordi, assegno e pensione sociale.
ATTENZIONE: I predetti soggetti devono essere residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022 e avere un “reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro”.
Non si computano nel reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L'indennità una tantum per i pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e può essere erogata una sola volta.
In caso di titolarità di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali, il pagamento è effettuato sulla pensione erogata dall’INPS. In caso di titolarità esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, l'indennità è erogata dall'Ente previdenziale incaricato e successivamente rimborsato dall'INPS.
L’INPS provvede all’erogazione delle indennità una tantum in via provvisoria in attesa dell’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle successive verifiche.
Altre indennità una tantum erogate d’ufficio dall’INPS
L'indennità una tantum di importo pari a 150 euro è erogata d’ufficio dall’INPS anche a favore dei:
- titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel mese di novembre 2022 e, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità nel mese di novembre 2022;
- beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 e percepita nel corso del 2022;
- beneficiari dell’indennità COVID-19 di cui al decreto Sostegni (articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021) e al decreto Sostegni bis (articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021) (lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo);
- lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio che hanno presentato domanda per l’indennità una tantum di importo pari a 200 euro e che sono stati ammessi alla fruizione della stessa.
Indennità una tantum erogate a domanda dall’INPS
L'indennità una tantum di importo pari a 150 euro è erogata a domanda dall’INPS a favore dei:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a favore dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, iscritti alla Gestione separata e con contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e non titolari - alla data del 18 maggio 2022 - dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato (anche quelli del settore agricolo) e intermittenti che abbiano svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente e che possano fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, sia autonomi che dipendenti, che, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro.
NOTA BENE: La domanda va presentata all’INPS entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di patronato.
Lavoratori domestici
Nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di 200 euro (articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022) è erogata d’ufficio dall’INPS l'indennità una tantum di importo pari a 150 euro a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022.
Il pagamento è effettuato con le stesse modalità con le quali è stata erogata l’indennità una tantum di 200 euro.
Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza
Infine, l'indennità una tantum pari a 150 euro è corrisposta d'ufficio, attraverso la Carta Rdc, ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza.
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