Una tantum a autonomi e professionisti senza partita IVA: l'INPS sblocca le domande

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Una tantum a autonomi e professionisti senza partita IVA: l'INPS sblocca le domande

Domanda di indennità una tantum esclusivamente in via telematica ed entro il 30 aprile 2023 per i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS. Lo comunica la circolare n. 30 del 16 marzo 2023 con la quale l'Istituto fornisce dettagliate indicazioni sui requisiti e sulla misura della prestazione nonché sulle modalità di presentazione della domanda.

Autonomi e professionisti senza partita IVA e iscritti all’INPS: una tantum

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 7 dicembre 2022, ha integrato il decreto interministeriale 19 agosto 2022, riconoscendo (articolo 2-bis) l'indennità una tantum pari a 200 euro di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti, incrementata (a determinate condizioni) di 150 euro dal decreto Aiuti-ter, anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Una tantum a non titolari di partita IVA iscritti all'INPS: requisiti

Per accedere all' indennità una tantum occorre possedere i seguenti requisiti:

a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 per l'indennità di 200 euro oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021 per accedere all'integrazione di 150 euro;

b) essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;

c) avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;

d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;

e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;

f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).

NOTA BENE: L'INPS chiarisce che non beneficiano dell'indennità in parola gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli) e i soci di società o componenti degli studi associati in quanto destinatari dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022 (vale a dire l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti con partita IVA) . Per questi soggetti l'INPS rinvia alla circolare n. 103/2022.

Una tantum a non titolari di partita IVA iscritti all'INPS: misura

L’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, incrementati di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Per ottenere l'indennità piena pari a 350 euro l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, deve dichiarare, pena l’inammissibilità della domanda, di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro.

Una tantum a non titolari di partita IVA iscritti all'INPS: domanda

L’indennità una tantum è erogata dall’INPS su domanda, da presentarsi esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2023 e nelle seguenti modalità:

1) Sul portale web dell’INPS, autenticandosi con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS) e accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Percorso per la domanda: dalla home page del sito web dell’Istituto > “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”> categoria di appartenenza fra le seguenti, raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA”:

- “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;

- “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;

- “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;

- “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.

Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le modalità di pagamento in caso di necessità.

2) Tramite il servizio di Contact Center Multicanale o avvalendosi degli Istituti di Patronato, in alternativa al portale web dell’Istituto.

Devono presentare domanda esclusivamente all'INPS anche i lavoratori iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali autonome dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.

Dichiarazioni da rendere ai fini dell’ammissibilità della domanda, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;

b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;

d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;

f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;

g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

L'INPS, avvalendosi anche dell’Agenzia delle Entrate, effettua le verifiche della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione e avvia azioni di recupero delle somme indebitamente percepite.

L'indennità è erogata in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti e nel rispetto del limite complessivo di spesa (28 milioni di euro).

Una tantum a non titolari di partita IVA iscritti all'INPS: neutralità fiscale e previdenziale

L’indennità una tantum:

  • non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
  • non può essere ceduta, sequestrata o pignorata;
  • è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta;
  • non dà diritto al riconoscimento dell'accredito di contribuzione figurativa.
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