Ccnl Radiotelevisioni Aeranti Corallo. Rinnovo

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Il 16 febbraio 2026 Aeranti Corallo, Aeranti, Associazione Corallo e Cisal Terziario con l'assistenza della Cisal, dopo l'accordo sulla parte economica del 20 gennaio 2026, hanno stipulato il rinnovo del Ccnl per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive locali (Cod. Cnel G099). L'accordo decorre dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028Vai al testo del Ccnl

Classificazione del personale

I lavoratori vengono inquadrati in un'unica scala classificatoria su 5 livelli più 2 livelli quadro (A e B). Le declaratorie vengono riformulate con esemplificazioni dei relativi profili professionali.

Mansioni promiscue

In caso di mansioni promiscue, si fa riferimento all'attività prevalente, cioè quella maggiormente significativa sul piano professionale e temporale, purché abitualmente prestata e non epletata in via sporadica o occasionale.

Se le mansioni di livello superiore sono svolte occasionalmente e/o senza il criterio di prevalenza per esigenze sostitutive temporanee, il lavoratore manterrà il proprio livello di appartenenza.

In questi casi al lavoratore può essere erogata un'indennità di sostituzione commisurata alla differenza tra il livello di appartenenza e quello del livello superiore, proporzionata al tempo mediamente dedicato alla mansione.

Indennità di vacanza contrattuale

Dopo un periodo di vacanza contrattuali di 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmata (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale), calcolato sulla paga base nazionale.

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giornate lavorative eventualmente comprendenti anche la domenica con spostamento del giorno di riposo ad altro giorno della settimana.

Lavoro festivo

Il lavoro svolto nelle giornate festive è retribuito con la seguente maggiorazione da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione:

  • 15% per il lavoro diurno;
  • 20% per il lavoro notturno.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario può essere richiesto nel limite del 20% dell'orario settimanale e giustificato da effettive esigenze tecnico, produttive ed organizzative e comunicate con adeguato preavviso.

Festività soppresse

A compensazione e in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono riconosciute 4 giornate di permesso retribuito all'anno, fruibili anche frazionatamente, per un totale di 32 ore annue di permessi retribuiti nel tempo pieno, da riproporzionare nel tempo parziale.

Tali permessi vengono attribuiti in misura proporzionale al servizio prestato nel corso dell'anno secondo i criteri previsti per le ferie e devono essere goduti di norma entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, salvo diversi accordi individuali tra le parti.

Malattia/Infortunio

Malattia

Ai i soggetti affetti da patologie gravi o oncologiche che comportino terapie salvavita è riconosciuto il diritto all'astensione delperiodo di comporto di ulteriori 90 giorni.

In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita (es.: emodialisi, chemioterapia ed altre ad esse assimilabili), al lavoratore che ne faccia richiesta, potranno essere riconosciuti 30 giorni aggiuntivi al computo del periodo di comporto, purchè la richiesta venga effettuata in data antecedente e/o contestuale alle cure da effettuare e a condizione che il periodo massimo di conservazione del posto non sia ancora maturato.

Tale periodo sarà considerato come aspettativa non retribuita.

Infortunio

In caso di infortunio sul lavoro o malattia dovuta a causa di servizio, al lavoratore spetta la retribuzione fino a guarigione clinica (cioè fino a quando gli effetti dell'infortunio o della malattia non si sono stabilizzati) e tale periodo non è computato ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto di cui all'art. 39.

Il trattamento economico dell'infortunio verrà assicurato nel limite delle indennità corrisposte dall'ente assicuratore, ferma restando la garanzia dell'80% della retribuzione per un periodo massimo di 180 giorni.

Tipologie contrattuali

Apprendistato professionalizzante

Durata
La durata dei periodi di apprnedistato è fissata in 36 mesi per i livelli 1, 2, 3 e 4. Ai fini del compimento di detto periodo verranno riconosciuti per intero eventuali periodi di addestramento compiuti presso altre aziende, purchè si riferiscano alla stesa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo interruzioni superiori a 12 mesi.

La durata del contratto di apprenistato sarà ridotta di 6 mesi per i giovani in possesso di titolo di studio, laurea o attestato di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o scuole di addestramento professionale regionali o enti e istituti riconosciuti dalle regioni, purchè attinenti e direttamente riconducibili all'attività esplicata nel contartto di apprendistato.

Formazione
La durata della formazione trasversale non potrà superare 120 ore nel triennio.
Le ore di formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche saranno così definite:

  • 75 ore complessive per i livelli 1 e 2;
  • 60 ore per i livelli 3 e 4.

Il datore di lavoro può anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.

Contratto a tempo determinato
Le assunzioni a termine sono disciplinate dal d.lgs 81/2015.

L'utilizzo complessivo di contratti a tempo determinato viene fissato al 30% del personale assunto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (con arrotondamento del decimale uguale o superiore a 0,5 all'unità superiore). In caso di inizio di attività nel corso dell'anno, tale limite si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi per le seguenti fattispecie:

  • fase di avvio di nuove attività o apertura di nuove sedi o unità operative periferiche;
  • svolgimento delle attività stagionali;
  • specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
  • sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
  • lavoratori di età superiore a 50 anni.

Contratto di somministrazione
L'utilizzo complessivo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a termine non può superare il 40% del personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti (con arrotondamento del decimale uguale o superiore a 0,5 all'unità superiore). In caso di inizio di attività nel corso dell'anno, tale limite si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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