Una tantum autonomi e professionisti, istanza di riesame

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Una tantum autonomi e professionisti, istanza di riesame

Dato il gran numero di istanze respinte inoltrate dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps in relazione al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro e della relativa integrazione di 150 euro previste dagli articoli 33 del “Decreto aiuti” e 20 del D.L. n. 144/2022, con il messaggio n. 317 del 19 gennaio 2023 l’Istituto interviene a fornire un quadro riepilogativo della normativa in oggetto e a chiarire le modalità di presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti.

Le indennità una tantum, quadro riepilogativo

In attuazione di quanto disposto dall’art. 33 del D.L. n. 50/22, l’art. 2 del D.M. 19 agosto 2022 riconosce un’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e di quelli iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai DD.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96 che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo D.L e abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

In seguito il D.L. n. 144/22, all’articolo 20, prevede un incremento dell’indennità di 150 euro per chi, nel periodo d’imposta 2021, abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (per questi ultimi, l’Istituto rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022).

Ai fini della verifica del requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata; ne deriva che il valore reddituale in oggetto è quello rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1, colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2).

Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, l’assicurato è tenuto a dichiarare la propria iscrizione alle rispettive Gestioni Inps al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Aiuti) e di essere titolare di partita IVA attiva alla medesima data.

I destinatari

Con riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, le categorie di lavoratori destinatari delle indennità sono:

  • gli iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
  • gli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
  • gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
  • i pescatori autonomi, anche associati in cooperative;
  • i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/95, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
  • gli iscritti, in qualità di coadiuvanti e coadiutori, alle gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti.

Sono esclusi, invece dal beneficio, gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali.

Le richieste di riesame

La procedura utilizzata dall’Istituto per verificare le domande pervenute è stata attuata mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e previsti dalla normativa, con motivazioni il cui dettaglio è riportato in allegato al messaggio in oggetto.

Il termine, non perentorio, per proporre istanza di riesame è di novanta giorni, decorrenti dal 19 gennaio 2023 ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva.

L’interessato può quindi presentare richiesta di riesame accedendo alla medesima sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda, in cui è presente il tasto “Chiedi riesame” che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

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