Una contabilità irreperibile non pregiudica la rettifica Iva
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 11 ottobre 2011
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20580 depositata il 7 ottobre 2011, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano dato ragione ad un contribuente il quale si era difeso rispetto alla contestazione di un'indebita detrazione dell'Iva sostenendo l'esistenza di alcuni costi che, a causa di un denunciato furto della contabilità, non aveva potuto dimostrare.
Secondo la Corte di legittimità, in particolare, poiché “spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l'esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell'apposito registro”, quando lo stesso non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per irreperibilità della contabilità da furto o incendio, deve comunque attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse; in tale frangente, infatti, l'Amministrazione non è tenuta ad operare alcun esame incrociato dei dati, potendo procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente.
- ItaliaOggi, p. 31 – Rettifica Iva legittima sempre - Alberici - www.csm.it
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p.38 - Senza «libri» niente sconti Iva – A. I. - www.csm.it
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