Un solo accesso non basta a provare l’uso del magazzino al di fuori dell’attività

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Con la sentenza 21/01/13 del 18 marzo 2013, la Ctr Trento chiarisce che il semplice rinvenimento di beni estranei all'attività di impresa, ossia personali o familiari dell'imprenditore, nel magazzino ad uso esclusivo dell’attività imprenditoriale, non giustifica la ripresa a tassazione della plusvalenza - maggiore imposta su redditi, Iva e Irap - per diverso utilizzo del locale rispetto all'esercizio dell'attività d'impresa.

Con un solo controllo, l’utilizzo privato è da considerare occasionale se nel locale sono stati trovati anche attrezzi propri dell'attività commerciale.

Dunque, non è sufficiente un solo sopralluogo a provare la definitiva destinazione del magazzino a scopi diversi da quelli imprenditoriali e sostenere l'accertamento e il recupero di imposta in base all'articolo 86 del Tuir. È necessario, ai fini della rettifica per plusvalenza (rappresentata dalla differenza tra il valore normale o di mercato e il costo non ammortizzato dei beni), verificare con certezza la destinazione di un bene aziendale a consumo personale.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Stop alla rettifica sul magazzino - Acierno

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