Un prezzo-valore versatile

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Ieri, 11 aprile 2008, l’agenzia delle Entrate ha emesso la risoluzione n. 149 con la quale chiarisce che il principio del prezzo-valore si applica anche alle pertinenze dell’abitazione oggetto di compravendita tra le quali può rientrare il terreno destinato a servizio del fabbricato abitativo. Si ricorda che il principio del prezzo-valore basa la tassazione sulla rendita catastale e non sul prezzo dichiarato. La precisazione muove dal caso della vendita di una villa con un’area annessa di circa 20mila metri quadrati classificata dal Prg come zona agricola. Una classificazione non rispondente alla effettiva destinazione dell’area evidentemente usata come giardino. Con la risoluzione in oggetto l’Agenzia afferma che non rileva più, come specificato nella pregressa risoluzione 32/E del 2006, il fatto che l’area sia graffata catastalmente all’immobile. La graffatura è un simbolo cartografico che attribuisce un’unica rendita catastale a due o più particelle dotate di autonoma numerazione, dunque è un indizio di pertinenzialità non la condizione imprescindibile. Infatti, si ha pertinenza ogni volta che un bene è destinato a servizio od ornamento di un altro bene.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Terreni agricoli pertinenziali, ok al prezzo-valore - Fasano

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