Un pieno di bonus per l’azienda che sostituisce un lavoratore in congedo
Pubblicato il 19 gennaio 2024
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È frequente che, in azienda, una lavoratrice o un lavoratore si assentino usufruendo del congedo di maternità, del congedo di paternità o del congedo parentale.
Il datore di lavoro può sopperire alla loro assenza assegnando le relative mansioni ad un interno ovvero assumendo a termine personale esterno in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo.
In quest’ultima ipotesi il legislatore prevede che si possa fruire di uno sgravio contributivo parziale per le aziende con meno di 20 dipendenti.
Lo sgravio in parola, previsto a regime dal Testo unico maternità e paternità (articolo 4, commi 3 e 4, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), pur se parziale, presenta diversi profili di vantaggio per i datori di lavoro.
Per le aziende più grandi le alternative sono diverse pur non presentando i medesimi requisiti di convenienza.
E benefici contributivi spettano anche al lavoratore e alla lavoratrice.
Nel contributo che segue facciamo il punto sugli incentivi contributivi (e no) fruibili dai datori di lavoro che intendono sostituire personale in congedo di maternità, paternità o parentale e sui benefici generali riconosciuti al lavoratore e alla lavoratrice nel 2024.
Datori di lavoro con meno di 20 dipendenti
Il datore di lavoro, imprenditore e no (pertanto sono ammessi all’incentivo anche gli studi professionali), con meno di 20 dipendenti può fruire:
- di uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta (senza massimali di importo fruibile) per la persona assunta in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale;
- della riduzione dei contributi e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in misura pari al 50% (Istruzione operativa del 27 dicembre 2023, sia per la regolazione 2023 sia per la rata 2024).
Sussistendo la soglia dimensionale inferiore alle 20 unità, il datore di lavoro può assumere a tempo determinato, anche con contratto di somministrazione, lavoratori in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale, fruendo dello sgravio, nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta per la persona assunta in sostituzione, ivi compresi premi e contributi INAL
Lo sgravio è fruibile dalla data di assunzione del lavoratore in sostituzione (anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva) e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Si applicano le condizioni generali in materia di incentivi all’assunzione.
Casi particolari in sintesi
Fattispecie |
Sgravio contributivo applicabile? |
Sostituzione di lavoratrice che fruisce della flessibilità del congedo |
SI INPS, messaggio 20 gennaio 2011. n. 1382 |
Sostituzione con soggetto assunto con qualifica diversa dal lavoratore sostituito |
SI, ferma restando l'equivalenza oraria delle prestazioni INPS, messaggio 31 maggio 2001, n. 93 |
Sostituzione di un'apprendista con soggetto "qualificato” |
SI, ferma restando l'equivalenza oraria delle prestazioni INPS, messaggio 31 maggio 2001, n. 93 |
Sostituzione di persona che modifica il titolo dell’assenza (per esempio, da congedo a ferie) anche senza soluzione di continuità |
NO Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 36/2008 |
Assunzioni degli iscritti presso l’INPGI |
SI Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n.18/2015 |
Cumulabilità estesa
Vale la pena da ultimo ricordare che lo sgravio contributivo in parola è cumulabile con il regime agevolato della Decontribuzione Sud (30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, sino al 31 dicembre 2025).
In caso di contemporanea fruizione, la Decontribuzione Sud trova applicazione a seguito dell’abbattimento del 50% della contribuzione operato sulla base dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo.
Datori di lavoro con almeno 20 dipendenti
Per le aziende con dimensioni maggiori che avessero la necessità di assumere personale a tempo determinato le strade percorribili nel 2024 (pur con le loro specificità) potrebbero essere, tra le altre, le seguenti:
- sgravio contributivo al 50% (senza massimali di importo fruibile) della contribuzione complessivamente dovuta dai datori di lavoro, ivi compresi i premi assicurativi e i contributi dovuti all'INAIL della durata massima di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato di donne svantaggiate;
- sgravio contributivo totale per la durata massima di 12 mesi e nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile se si assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. Sono dovuti i premi e i contributi INAIL;
- sgravio contributivo al 50% della contribuzione sgravabile a carico del datore di lavoro, ivi compresi i premi assicurativi dovuti all’INAIL e senza tetto massimo di beneficio fruibile, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato della durata massima 12 mesi di over 50, disoccupati da oltre 12 mesi;
- sgravio contributivo al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o stagionale di beneficiari dell’Assegno di inclusione (articolo 10, decreto Lavoro) e del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12, comma 10, decreto Lavoro).
Benefici contributivi per il lavoratore
Da ultimo vale la pena ricordare che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il lavoratore (o la lavoratrice) assunto, in presenza dei presupposti legittimanti, potrà godere dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti ( (articolo 1, comma 15, legge di Bilancio 2024 e INPS, circolare n. 11 del 16 gennaio 2024) ovvero, nel caso di lavoratrice madre con almeno due figli, della decontribuzione prevista dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 180 a 182, legge di Bilancio 2024).
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