Un altro punto al lease-back

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La sentenza della Cassazione, Terza sezione civile, n. 5438 del 14 marzo 2006, sancisce la liceità, in linea di massima, del contratto di vendita e riacquisto (sale and lease back), che tuttavia deve rispettare taluni parametri per non ricadere nella frode alla legge. L’operazione dà luogo ad un contratto con cui un’impresa vende un bene strumentale di sua proprietà ad una società finanziaria (concedente) che ne paga il prezzo e, nel contempo, lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, ottenendo il pagamento di un canone periodico e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto attraverso il diritto d’opzione, per un prezzo solitamente molto inferiore al bene. Ma la circostanza che il bene venduto rimanga, di solito, nella disponibilità del venditore, induce dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sul fatto se sia lecita l’operazione. E’, infatti, possibile che sotto le apparenze di una fattispecie contrattuale astrattamente legittima si nasconda un patto commissorio vietato dal Codice civile. La decisione n. 5438 perviene a ritenere che lo schema contrattuale del “lease back” sia da considerarsi legittimo, perlomeno in linea di massima, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di accertare, caso per caso, “l’assenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio”. individua tre elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge: la presenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria (concedente) e l’impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; le difficoltà economiche dell’impresa venditrice, che legittimano il sospetto dell’approfittare della condizione di debolezza; la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente, che confermi il sospetto. Solo il concorso dei tre elementi “vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il “lease back” ... sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge”.  

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