Tutela INAIL dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari
Pubblicato il 13 novembre 2017
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A seguito della riforma della magistratura onoraria l’INAIL, con circolare n. 50 dell’8 novembre 2017, ha fornito istruzioni sul regime assicurativo dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari specificando che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è prevista per i soggetti immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017 nonché per quelli in servizio alla medesima data.
Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, sono ricondotte nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è attuata in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta.
Più nel dettaglio, l’Istituto ha chiarito che la classificazione tariffaria delle specifiche attività svolte dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari impegnati abitualmente a svolgere le proprie funzioni mediante l’uso di videoterminali e macchine elettroniche di ufficio è da individuare nella voce di tariffa 0722 della Gestione altre attività Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; Personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa e simili, cui corrisponde un tasso pari al 5 per mille.
Ai fini del calcolo del premio assicurativo, va assunto come retribuzione imponibile l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.
Ad ogni modo, spetta al Ministero della Giustizia inoltrare telematicamente all’INAIL la denuncia di iscrizione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i giudici onorari ed i vice procuratori onorari.
La circolare sottolinea che, in sede di prima applicazione della nuova tutela assicurativa, la denuncia di iscrizione deve essere inviata entro 30 giorni dall’emanazione della circolare stessa, ferma restando la decorrenza della copertura assicurativa dal 15 agosto 2017.
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