Tutela della malattia del lavoratore tra obblighi e responsabilità
Pubblicato il 04 aprile 2024
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In capo al lavoratore ammalato incombono specifici obblighi di comunicazione e di certificazione dello stato morboso accusato, secondo le disposizioni previste dai regolamenti aziendali, dai contratti collettivi applicabili e dalla legge.
L’evento malattia che colpisce il lavoratore subordinato è una delle cause di sospensione dal lavoro espressamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e gode di una particola tutela.
A mente dell’art. 2110, codice civile, infatti, in caso di infortunio o malattia è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva, con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino all’eventuale intero decorso del c.d. periodo di comporto, stabilito dagli accordi di negoziazione collettiva applicabili al rapporto individuale di lavoro.
Per definizione, la malattia è uno stato patologico che comporta un’incapacità temporanea ed assoluta di rendere la prestazione lavorativa.
Che obblighi incombono, allora, sul dipendente che accusa uno stato di malessere che non gli consente di svolgere l’attività lavorativa? Qual è la corretta gestione che deve porre in essere il datore di lavoro?
Malattia e obblighi del lavoratore
Al fine di accedere alle tutele previste dalla legge o dal contratto collettivo, il lavoratore che accusi lo stato morboso, anche per una sola giornata di ordinaria attività lavorativa, deve adempiere ad alcuni e specifici obblighi sia nei confronti del datore di lavoro, quale controparte del rapporto interessata a ricevere la prestazione d’opera, sia nei confronti dell’INPS, quale soggetto sui cui incombe almeno parte dell’indennità spettante.
Tra i principali obblighi del lavoratore ammalato vi sono sicuramente quelli di:
- comunicare al datore di lavoro, con la massima tempestività e presumibilmente prima dell’inizio del proprio orario di lavoro, la propria impossibilità di rendere la prestazione lavorativa;
- certificare lo stato patologico per il tramite del proprio medico curante ovvero tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
- rendersi reperibile, presso il domicilio individuato nella certificazione, per eventuali visite di controllo, siano esse richieste direttamente dal datore di lavoro o disposte d’ufficio.
ATTENZIONE: L’inosservanza di uno dei predetti obblighi può, oltreché inficiare il diritto alla corresponsione dell’indennità spettante, comportare una responsabilità disciplinare in capo al lavoratore inadempiente, secondo le prescrizioni del regolamento aziendale in uso ovvero della contrattazione collettiva applicata.
Obbligo di comunicazione della malattia
Il primo adempimento del lavoratore ammalato consiste nel dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro circa l’impossibilità di rendere la prestazione lavorativa.
Tale comunicazione deve avvenire secondo le indicazioni contenute nell’eventuale regolamento interno ovvero nel rispetto delle prescrizioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro.
NOTA BENE: Il regolamento aziendale è un atto unilaterale del datore di lavoro che ha la funzione di introdurre previsioni o regole aziendali specifiche capaci di integrare i contenuti del CCNL, disciplinando in maniera approfondita alcuni aspetti dei rapporti tra impresa e lavoratori. Il suo fondamento giuridico trova conforto nell’art. 41, Costituzione ed è una delle espressioni del potere organizzativo del datore di lavoro. In tal senso, trattandosi di mere indicazioni procedurali sulle forme/tempi di comunicazione, il regolamento aziendale – nei limiti dei principi di correttezza e buona fede – può integrare le disposizioni del CCNL anche eventualmente rendendole più stringenti rispetto a quanto individuato dalle parti sociali. Ciò può, infatti, essere ritenuto necessario per assicurare un corretto e pronto andamento delle attività produttive.
Specificatamente, quanto alle modalità di comunicazione non vi sono particolari prescrizioni di sorta, sicché è possibile ritenere sufficiente anche una mera telefonata, una email o un messaggio tramite smartphone. La comunicazione, laddove il lavoratore fosse impossibilitato, può avvenire anche tramite interposta persona.
Riguardo ai tempi della comunicazione, invece, sussistono – generalmente – specifiche indicazioni sia nei CCNL che negli eventuali regolamenti interni. In assenza vanno rispettati i principi generali di tempestività, operatività, correttezza e buona fede.
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa sulle tempistiche definite dai CCNL maggiormente in uso:
CCNL |
Prescrizioni |
L’assenza e la prosecuzione d’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata, anche telefonicamente, all’azienda entro l’inizio del normale orario per i lavoratori giornalieri e turnisti, salvo il caso di giustificato impedimento, al fine di consentire all’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. |
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L'assenza deve essere comunicata all'azienda entro le prime due ore dall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento. Per il personale viaggiante e per il personale che effettua turni continui avvicendati, l’assenza deve essere comunicata almeno quattro ore prima dell’inizio del servizio affidato ovvero dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. |
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La malattia e l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicate all’impresa prima dell’inizio della prestazione lavorativa programmata nel giorno in cui si verifica l’assenza stessa, secondo le prassi aziendali in atto per quanto riguarda le modalità di comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento. |
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Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro e di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal proprio medico curante; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 235 e 238 del presente contratto. |
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In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno d’assenza (fine turno) comunicando il domicilio presso cui si trova se di verso da quello noto all’azienda e inviare entro il secondo giorno dall’inizio dell'assenza il protocollo del certificato medico. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda con le stesse modalità di cui al comma precedente. |
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Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare immediata notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia. |
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L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, prima dell'inizio dell'orario di lavoro nella giornata in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati dalla direzione aziendale. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno che precede quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato con le modalità di cui ai successivi commi. |
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Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia allo studio professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto. |
Nel regolamento aziendale potrà, ulteriormente, essere specificato:
- il momento entro cui la comunicazione andrà resa al datore di lavoro, facendo comunque salvi i casi di impedimento oggettivo;
- le modalità di comunicazione, ivi intese le eventuali modalità di recapito ovvero il destinatario deputato a ricevere l’informazione (es. ufficio del personale; referente dell’amministrazione del personale; etc.);
- l’eventuale ulteriore obbligo di informazione rispetto alla presunta prognosi o all’invio del numero di protocollo del certificato medico.
NOTA BENE: La mancata comunicazione dello stato di malattia nei termini da individuarsi secondo le regole sopra esaminate potrà comportare una responsabilità disciplinare del lavoratore, in violazione dell’obbligo di diligenza di cui all’art. 2104, codice civile, nonché dell’inottemperanza agli doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1176, codice civile. Il lavoratore, infatti, deve rendersi collaborativo ed operoso al fine di garantire al datore di lavoro la possibilità di sostituirlo prontamente e di poter riorganizzare diversamente le proprie attività lavorative. L’obbligo di comunicazione si pone, dunque, quale necessario bilanciamento tra i diritti del lavoratore ammalato e l’esigenza di non arrecare un danno alle attività produttive del datore di lavoro.
Obbligo di certificazione della malattia
Come anticipato in premessa, il lavoratore ammalato deve effettuare – tempestivamente – una visita medica volta al rilascio della relativa certificazione utile a giustificare l’assenza.
Il certificato medico è rilasciato da un soggetto terzo al rapporto di lavoro – medico curante ovvero SSN – e rende “ufficiale” lo stato patologico del dipendente sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Istituto previdenziale.
La certificazione medica contiene tutti i dati di interesse per le parti convolte a garantire le tutele del lavoratore ammalato e, in particolare:
- i dati del medico certificatore;
- i dati anagrafici del lavoratore;
- la data in cui il medico attesta di aver visitato il paziente;
- la data dalla quale il lavoratore dichiara di essere ammalato;
- la tipologia di visita medica (domiciliare; ambulatoriale; pronto soccorso);
- se si tratta di una patologia per la quale vige l’esonero degli obblighi di reperibilità (terapie salvavita; malattie correlate a cause di servizio; stati patologici sottesi o connessi a invalidità riconosciuta);
- l’indirizzo al quale il lavoratore si dichiara reperibile per eventuali visite di controllo.
ATTENZIONE: La caratteristica principale del certificato di malattia è la veridicità. Il medico, infatti, è tenuto a redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette personalmente effettuate ovvero sulla base di documentazione medica oggettiva, non potendo – conseguentemente – rilasciare certificazioni mediche sulla base di quanto esclusivamente riferito dal paziente. La certificazione non rispondente al vero, oltreché essere sanzionabile sotto i profili deontologici, integra il possibile reato di falso ideologico.
La certificazione medica è trasmessa direttamente dal curante o dalla struttura sanitaria all’Istituto previdenziale per via telematica.
Il datore di lavoro potrà prelevare la propria copia – fatta salva la comunicazione del codice PUC reso noto dal dipendente – tramite le procedure telematiche messe a disposizione dall’INPS.
ATTENZIONE: Il lavoratore che sia guarito antecedentemente alla presunta prognosi già certificata deve necessariamente far rettificare il certificato in corso. Il datore di lavoro, al riguardo non potrà ammettere in servizio il lavoratore per il quale sia vigente un certificato medico di malattia, in ottemperanza ai propri obblighi di cui al d. lgs. n. 81/2008.
Obblighi di reperibilità
Durante il periodo di assenza per malattia, il dipendente – sia pubblico che privato – è tenuto a rispettare le c.d. fasce di reperibilità ovverosia delle fasce orarie in cui lo stesso deve rendersi disponibile all’eventuale visita di controllo.
Il rispetto delle fasce di reperibilità costituisce un obbligo per il lavoratore ammalato in quanto l’assenza renderebbe di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integrando un inadempimento sia nei confronti dell’Istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro.
NOTA BENE: Per il medesimo lavoratore non può essere avanzata una seconda richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia per la stessa giornata.
L’obbligo di reperibilità sussiste per tutte le giornate, anche non lavorative o festive, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Laddove il lavoratore risulti assente alla visita in argomento, il medico di controllo dovrà:
- rilasciare, ove possibile, un avviso recante l’invito al lavoratore ammalato a presentarsi il primo giorno successivo non festivo alla visita medica di controllo ambulatoriale;
- comunicare l’assenza del lavoratore all’INPS che provvederà ad informare il datore di lavoro.
Salvo le ipotesi in cui l’eventuale assenza venga giustificata dal lavoratore, l’eventuale inadempienza dell’obbligo di reperibilità presso il domicilio risultante dal certificato medico comporta una perdita del trattamento economico a carico INPS secondo le seguenti misure:
- assenza alla prima visita – 100% dell’indennità per i primi dieci giorni di malattia;
- assenza alla seconda visita – 50% dell’indennità per il periodo residuo;
- assenza alla terza visita – interruzione di tutte le erogazioni fino alla conclusione del periodo di malattia.
ATTENZIONE: La perdita dell’indennità a carico INPS fa decadere conseguentemente anche l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro prescritta dal CCNL. Il venir meno del diritto del lavoratore a percepire l’indennità correlata allo stato di malattia erogata dall’INPS comporta il mancato riconoscimento anche dell’integrazione a carico azienda. Rispetto ai profili sanzionatori, oltre alla perdita dell’indennità, il lavoratore è passibile di apposito procedimento disciplinare ex art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Quanto alla perdita del trattamento economico in argomento si rammenta che la sanzione dispiega efficacia esclusivamente nell’ambito del medesimo episodio morboso, talché la sanzione non trova effetto in relazione ad un eventuale nuovo evento di malattia che non è – invece – stato oggetto di visita di controllo con assenza del lavoratore.
NOTA BENE: Le sanzioni correlate all’obbligo di reperibilità non vengono comminate in caso di:
- ricovero ospedaliero;
- situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove (allontanamento per ritiro di referti medici correlati alla malattia in atto; esigenza di recarsi in farmacia; visita a parenti in gravi condizioni presso strutture sanitarie; etc.);
- concomitanza con visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici, se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità.
Obblighi e adempimenti del datore di lavoro
Per tutta la durata dello stato morboso e nei limiti del periodo di comporto previsto dal CCNL, il datore di lavoro non potrà procedere al licenziamento del lavoratore, fatte salve le ipotesi di giusta causa di recesso.
Il lavoratore, così come avviene per altri eventi sospensivi del rapporto, è tenuto, altresì, ad anticipare l’indennità INPS eventualmente dovuta al lavoratore ed a conguagliarla sul modello DM10 rispetto alla contribuzione previdenziale a debito del periodo di riferimento.
NOTA BENE: Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell’art. 316-ter, Codice Penale, la condotta del datore di lavoro che, mediante fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di malattia, ottiene dall’INPS il conguaglio di tali somme, pur non avendole effettivamente corrisposte.
Eventuali visite di controllo potranno essere richieste dal datore di lavoro esclusivamente tramite i servizi telematici dell’INPS tramite il portale VMC (con relativa fattura a proprio carico).
ATTENZIONE: Per i soli lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria che si siano assentati dal lavoro, per malattia o infortunio, per un periodo superiore a 60 giorni continuativi, il datore di lavoro, prima del rientro effettivo in servizio, dovrà sottoporre gli stessi a visita medica di idoneità alla mansione. Al riguardo gli eventuali giorni intercorrenti tra la data di conclusione del periodo morboso e la data di effettuazione della visita medica di cui all’art. 41, comma 2, lett. e-ter), d. lgs. n. 81/2008, potranno essere gestiti mediante l’utilizzo di permessi retribuiti/R.O.L. o ferie.
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