Trust, nessuna imposta sulle donazioni senza trasferimento intersoggettivo
Pubblicato il 16 febbraio 2021
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Nel caso in cui in un Trust il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario, viene meno il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta di donazione e successione in caso di revoca.
Questa la sintesi della risposta ad interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato ad un istante, che ha chiesto un parere in merito al trattamento impositivo, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni gravante sui beni detenuti all'estero per il tramite del Trust estero revocabile.
L’istante, infatti, aveva istituito nel 2017 un trust estero revocabile, che era stato sciolto nel 2020 perché ritenuto illecito dalla Guardia di finanza, che aveva scoperto che l’istante era fittiziamente residente all’estero e che il trust era stato istituito allo scopo di schermare i beni del suo patrimonio.
L’istante aveva così revocato il trust, al fine di ottenere la completa reintestazione dei beni costituenti il fondo del trust, regolarizzandolo tramite revoca e conseguente "ritrasferimento" di tutti i beni in capo alla persona fisica.
Di conseguenza, la Gdf, attribuendo la titolarità dei relativi redditi in capo all'’istante, quale disponente per l'intero importo, contesta la mancata tassazione in Italia degli assets detenuti tramite l’istituto.
L’Agenzia, esprimendosi in merito al corretto trattamento fiscale ai fini delle imposte di successione/donazione da applicare al (ri)trasferimento in favore dell'Istante/disponente dei beni originariamente conferiti nel trust revocabile, richiama le disposizioni di cui all'articolo 2 del Dl n. 262/2006 ed al Dlgs n. 346/1990 in base alle quali l'imposta si applica in caso di "costituzione di vincoli di destinazione".
Nel caso di specie, invece, dove è evidente la coincidenza tra il soggetto disponente con il soggetto beneficiario del Trust – secondo l’Agenzia – viene meno il trasferimento intersoggettivo dei beni e, di conseguenza, mancando un trasferimento di ricchezza non è possibile applicare l’imposta di donazione e di successione.
Infatti, l’assenza di un trasferimento patrimoniale tra soggetti diversi preclude l’applicazione della tassazione, venendo a mancare del tutto il presupposto oggettivo.
Questa conclusione trova riscontro nella sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, che ha chiarito che “solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza”.
Pertanto, nel caso in oggetto, l'operazione di revoca del trust con il ritrasferimento degli assets costituenti il fondo in capo alla persona fisica, non sconta l'imposta sulle successioni e donazioni.
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