Trust interposto, imposta di successione sulle partecipazioni segregate
Pubblicato il 01 febbraio 2023
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Nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate in merito all’imposta di successione e donazione da applicare alle partecipazioni segregate nel trust dichiarato interposto ai fini fiscali.
Alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare n. 34 del 20 ottobre 2022, infatti, l’Agenzia rettifica quanto già sostenuto con la precedente risposta n. 359 del 4 luglio 2022.
Si ricorda che il caso oggetto di interpello è quello sollevato da un soggetto che è tra gli eredi beneficiari di un trust, istituito nel 2019 dal padre (disponente), che ha vincolato e trasferito nell’organismo l'intera sua quota di partecipazione di socio accomandante di una società pari all'86% del capitale sociale. I figli non hanno ancora accettato l’eredità.
L'Istante, in qualità di chiamato all'eredità del padre disponente chiede di conoscere se, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della liquidazione della relativa imposta, la predetta quota di socio accomandante debba essere ricompresa nell'attivo ereditario del de cuius.
Trust dichiarato interposto, chiarimenti imposizione diretta
In un primo momento, l’Agenzia delle Entrate – risposta n. 359/2022 – aveva affermato che la quota nella società non rientra nell’attivo ereditario del disponente deceduto e che il trust in questione non può essere considerato fiscalmente attivo.
Dopo la pubblicazione della circolare n. 34/E/2022 in materia di fiscalità diretta del trust, e in particolare con riguardo agli effetti derivanti dalla qualificazione del trust quale soggetto interposto ai fini dell'imposizione indiretta con riferimento all'ipotesi di decesso del soggetto disponente, l’Amministrazione finanziaria ha cambiato la sua visione.
Nello specifico, infatti, il paragrafo 3.4 della circolare chiarisce che tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto.
Dunque, la conclusione raggiunta nella circolare n. 34/2022 è diametralmente opposta a quella accolta nella risposta n. 359/2022, in quanto porta ad affermare che i beni conferiti in un trust interposto cadono nella successione del disponente alla sua morte, come se il trust non esistesse.
Conclude, quindi, la risposta n. 176/E/2023 che “il trust in esame non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale” e tale considerazione, ha valenza generalizzata, non solo per l’imposizione diretta.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che, a seguito del decesso del disponente (interponente), la partecipazione nella società debba essere inclusa tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l'attivo ereditario soggetto a tassazione ai fini della successione in base all'articolo 8 del Dlgs n. 346/1990.
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