Truffa nel timbro cartellino Videoriprese ok

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Truffa nel timbro cartellino Videoriprese ok

E’ possibile utilizzare videoriprese quando si procede all’accertamento di fatti posti in essere dal lavoratore che costituiscono reato.

Garanzie solo per controlli su adempimento

Ed infatti, le garanzie procedurali imposte dall’articolo 4, secondo comma, dello Statuto dei lavoratoti, si applicano ai controlli cosiddetti “difensivi”, ossia diretti ad accertare l’inesatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non per quanto riguarda la tutela di beni estranei al rapporto stesso.

Le medesime garanzie, ossia, riguardano solo l’utilizzabilità delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, tra datore e dipendente.

La loro eventuale inosservanza non assume alcun rilievo, per contro, nella repressione di fatti costituenti reato – come nel caso di eventuale falsificazione degli orari di entrata e di uscita dei lavoratori - al cui accertamento corrisponde sempre l’interesse pubblico alla tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la persona offesa nel datore di lavoro.

Sequestro confermato per dipendenti pa

E’ questo il principio di diritto enunciato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 33567 depositata il 1° agosto 2016 in rigetto del ricorso promosso da due dipendenti di un comune, indagati per truffa aggravata e continuata nei confronti di quest’ultimo, consistita nell’essersi allontanati dal luogo di lavoro timbrando il cartellino segnatempo in orari di entrata e di uscita diversi da quelli effettivi.

Rispetto ai due lavoratori, il Gip, con ordinanza poi confermata anche dal Tribunale, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza del danno accertato.

E avverso detto provvedimento gli indagati avevano promosso ricorso per ottenere l’annullamento delle misure di sequestro lamentando, in primo luogo, l’insussistenza dei ravvisati artifizi e raggiri, e, in secondo luogo, la non utilizzabilità delle risultanze desunte dal sistema di registrazione dell’accesso e dell’uscita dei dipendenti dal posto di lavoro, nonché delle captazioni di immagini audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria.

Vidimazione fraudolenta integra reato

Respingendo le doglianze dei due, la Suprema corte ha, in particolare, precisato che, anche in assenza, per i lavoratori, di un vero e proprio obbligo di vidimare il cartellino o la tessera magnetica delle presenze giornaliere, non è escluso che qualora la vidimazione sia comunque effettivamente compiuta con modalità fraudolente tali da indurre in inganno il datore, ricorrano gli estremi degli artifizi e raggiri integranti il delitto di truffa.

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