Tribunale Roma: vaccino anti Covid essenziale per il personale sanitario

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Tribunale Roma: vaccino anti Covid essenziale per il personale sanitario

Il Tribunale di Roma, con tre decreti datati 20 agosto 2021 (nn. 79833, 79834 e 79835), ha respinto i ricorsi cautelari promossi da altrettanti operatori sanitari che, sospesi dal lavoro e dalla retribuzione per aver rifiutato il vaccino anti Covid-19, chiedevano di essere riammessi in servizio.

In particolare, nelle tre vicende, nelle quali gli operatori vantavano generiche motivazioni cliniche di esonero dalla vaccinazione, è stato ritenuto che non fossero integrati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora che avrebbero legittimato l’emanazione dei provvedimenti cautelari richiesti.

Assenza di fumus e periculum in mora: confermata la sospensione da lavoro e retribuzione

In primo luogo, rispetto al fumus - ossia la possibile, verosimile o probabile esistenza del diritto vantato dall’istante, pur in mancanza di un accertamento definitivo - il Tribunale capitolino ha sottolineato come, allo stato, non vi siano evidenze scientifiche che comprovino l'inadeguatezza dei vaccini attualmente in uso e il rischio di danni irreversibili a lungo termine, atteso che le reazioni avverse più frequenti sono generalmente di lieve o moderata intensità e si risolvono entro pochi giorni dalla vaccinazione.

Così, il rifiuto del vaccino, non giustificato da un “accertato pericolo per la salute” e in assenza di mansioni alternative disponibili, anche inferiori, che non comportino contatti interpersonali o rischio di diffusione del contagio, determina la sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione, fino al 31 dicembre 2021, o fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

La norma emergenziale di riferimento ha infatti introdotto una duplice qualificazione per quanto riguarda la vaccinazione nell’ambito del rapporto di lavoro: non solo in termini di obbligoal fine di tutelare la salute pubblica”, ma anche di requisito essenziale per lo svolgimento appunto di determinate attività, al fine di “mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle di cura e assistenza da parte dei suddetti soggetti”.

Inidoneità alla mansione del sanitario no vax

Per i lavoratori addetti a mansioni ad alto rischio come gli operatori sanitari, quindi – ha continuato la Sezione feriale Lavoro del Tribunale - la sottoposizione a un vaccino disponibile si configura innanzitutto alla stregua di un onere.

L’essere vaccinato, nella situazione di estrema gravità della pandemia da Coronavirus, assume la rilevanza di un requisito sanitario essenziale per lo svolgimento in sicurezza di determinate prestazioni lavorative, fino a incidere sul giudizio medico di inidoneità alle mansioni.

Dal punto di vista contrattuale, un requisito soggettivo essenziale per lo svolgimento della prestazione si configura infatti come un onere a carico di chi deve possederlo o acquisirlo, come nel caso, ad esempio, del porto d'armi per la guardia giurata o della patente speciale per l'autotrasportatore.

Con riferimento al periculum in mora, invece – ossia il pericolo concreto ed attuale del danno che si verrebbe a determinare se il diritto soggettivo, per il quale si richiede la misura cautelare, rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito – è stato sottolineato come, nei tre ricorsi introduttivi, non fosse stato dedotto, né chiesto di provare, alcun pregiudizio grave ed irreparabile legittimante l’emanazione di un provvedimento cautelare.

I ricorrenti, in realtà, si erano solo limitate a lamentare la perdita del lavoro e della retribuzione necessaria al mantenimento della famiglia per il periodo della sospensione dal servizio, allegazioni, queste, che non provavano, di per sé, il danno irreparabile avrebbe potuto giustificare il ricorso in via d’urgenza.

Il periculum in mora – ha, in proposito, ricordato il Tribunale - deve basarsi su elementi concreti che devono essere allegati e provati dalla parte ricorrente che richiede la tutela. Tale elemento deve essere accertato nella sua effettiva consistenza, non potendo il giudice concedere un provvedimento d’urgenza solo sulla base di valutazioni soggettive dell’istante.

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