Tribunale Bologna: no all'algoritmo che discrimina i riders

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Tribunale Bologna: no all'algoritmo che discrimina i riders

Natura discriminatoria del sistema di prenotazione adottato dalla società di food delivery che pone il rider in sciopero in posizione di potenziale svantaggio.

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 31 dicembre 2020 (causa r.g. n. 2949/2019), ha accolto il ricorso promosso dalle associazioni sindacali di categoria ai fini dell'accertamento della discriminatorietà della condotta di una multinazionale, operante nel settore delle consegne del cibo a domicilio, in relazione alle condizioni di accesso alla prenotazione delle sessioni di lavoro da parte dei riders, per tramite di piattaforma digitale.

In particolare, è stato ritenuto che il sistema di accesso alle prenotazioni (SSB) adottato dalla società resistente realizzasse una discriminazione indiretta, in quanto, dando applicazione ad una disposizione apparentemente neutra - la normativa contrattuale sulla cancellazione anticipata delle sessioni prenotate - avrebbe messo una determinata categoria di lavoratori - quelli partecipanti ad iniziative sindacali di astensione dal lavoro - in una posizione di potenziale particolare svantaggio.

Difatti – si legge nella decisione - per evitare la penalizzazione delle proprie statistiche, il ciclofattorino con l’intenzione di scioperare “dovrebbe comunque recarsi all'interno della zona di lavoro entro i primi 15 minuti dall'inizio della sessione prenotata, cioè in sostanza dovrebbe necessariamente presentarsi sul luogo di lavoro, il che appare incompatibile con l'esercizio del diritto di sciopero che consiste invece nella totale astensione dall'attività lavorativa (e a maggior ragione con l'eventuale stato di malattia o con la necessità di assistere un figlio minore malato, che normalmente presuppongono l'impossibilità di allontanarsi dal proprio domicilio)”.

La società convenuta, ciò posto, è stata condannata a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria nonché al pagamento, a favore delle parti ricorrenti, della somma di 50mila euro a titolo di risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese di lite.

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