Trattamento dei dati personali utilizzati per finalità di polizia
Pubblicato il 15 marzo 2018
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2018, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15 gennaio 2018, contenente il regolamento che individua le modalità di attuazione dei principi del Codice privacy relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.
Finalità di polizia
I trattamenti si considerano effettuati per finalità di polizia, quando sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti:
- di polizia;
- di prevenzione dei reati;
- di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
Limiti alla raccolta e al trattamento dei dati
Indicati, nel testo, anche i termini di conservazione dei dati e alcune limitazioni alla raccolta dei medesimi.
In particolare, è fatto divieto di raccolta e trattamento di dati sulle persone, inclusi quelli genetici e biometrici, per il solo fatto della loro origine razziale o etnica, fede religiosa, opinione politica, orientamento sessuale, stato di salute e delle loro convinzioni filosofiche o di altro genere o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, nonché per la legittima attività che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori indicati.
In questi casi, un’eventuale raccolta dei dati personali può essere consentita quando sia necessario per le esigenze di un’attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza ad integrazione di altri dati personali.
Sono individuati, a seguire, i casi in cui è consentita la comunicazione dei dati tra Forze di polizia o a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati, nonché i principi di trattamento dei dati nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia e di trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 29 marzo 2018 secondo le disposizioni transitorie ivi indicate (a norma dell’articolo 30 del medesimo), era stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° dicembre 2017.
- eDotto.com – Punto & Lex 4 dicembre 2017 - Nuovi reati agroalimentari, testo approvato dal Consiglio dei ministri – Pergolari
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