Trasferimento sede legale senza vincolo di liquidazione preventiva
Pubblicato il 26 ottobre 2017
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Non sono conformi al diritto Ue le norme degli Stati membri che subordinano il trasferimento della sede di una società all'estero al preventivo svolgimento di una procedura di liquidazione della stessa società nello Stato di origine, per consentire, poi, la sua ricostituzione nello Stato di destinazione. Questo il principio espresso dai giudici europei nella sentenza, depositata il 25 ottobre 2017, relativa alla Causa C-106-/16.
Liquidazione precedente al trasferimento
La pronuncia della Corte Ue trae origine dal diniego della magistratura polacca al trasferimento in Lussemburgo della sede legale di una società, dal momento che questa aveva mantenuto in Polonia la sede effettiva, ossia la direzione generale e gli stabilimenti produttivi.
La magistratura polacca aveva espresso il suo diniego all'operazione, in quanto la società non aveva assolto tutti gli adempimenti liquidativi precedenti al trasferimento all'estero della sua sede, in osservanza delle norme nazionali. Secondo la società, invece, la procedura di liquidazione non era necessaria, perchè il trasferimento all'estero della sede non ha fatto venir meno la sua personalità giuridica né, tanto meno, la sua esistenza. Di fatto, non vi era stata alcuna liquidazione.
Libertà di stabilimento confermata dai giudici Ue
Con la sentenza relativa alla causa C-106/16, la Corte Ue evidenzia, in un momento in cui le migrazioni di società da un ordinamento all’altro stanno divenendo sempre più prassi quotidiana, i requisiti necessari per mettere in atto la libertà di stabilimento.
La Corte, ribadendo la necessità di salvaguardare tale principio, ricorda come la legislazione Ue riconosce il beneficio della libertà di stabilimento alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e con la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea. Ne deriva che una società che è stata costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro può, in linea di principio, avvalersi della libertà di stabilimento.
Tale libertà comporta, inoltre, il riconoscimento del diritto per una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, se nel trasferire la sua sede in quest'ultimo territorio si rispettano tutte le condizioni stabilite dalla normativa dello Stato di destinazione.
Il principio della libertà di stabilimento riconosce, infine, alla società che trasferisce la sede in altro Paese Ue di poter continuare a svolgere l’essenziale, se non il complesso, delle sue attività nel Paese di origine.
Pertanto, secondo la Corte Ue, non sono ammissibili legislazioni che impongano vincoli più stringenti alle società di quelli posti dal principio della libertà di trasferimento, in caso di operazioni transfrontaliere. Quindi, non è legittimo imporre ad una società che voglia trasferire la sua sede legale l'obbligo di preventiva liquidazione e poi di ricostituzione nello Stato estero. Nel Paese di origine possono rimanere la direzione generale e gli stabilimenti produttivi.
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