Trascrizione di matrimoni gay. Può essere annullata solo dal tribunale
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 10 marzo 2015
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Solo l’autorità giudiziaria ordinaria può disporre l’annullamento delle trascrizioni nel registro civile, dei matrimoni gay celebrati all’estero.
E’ quanto ha precisato il Segretario generale della giustizia amministrativa, in una sua nota di commento alla sentenza del Tar del Lazio, emessa il 12 febbraio 2015.
Con detta pronuncia, il Tribunale amministrativo laziale, ha accolto il ricorso di alcune coppie omosessuali (unitamente a quello del Comune di Roma), avverso il presunto illegittimo annullamento, da parte del Prefetto di Roma, della trascrizione nei registri civili, del loro matrimonio contratto all’estero (analoghe vicende con annessi ricorsi al Tar si sono poi verificate anche a Milano ed a Napoli).
Il Prefetto di Roma, nel disporre l’annullamento, aveva agito conformemente ad una circolare del 7 ottobre 2014 (a sua volta impugnata dal Codacons), con cui il Ministro dell’interno Alfano aveva sollecitato tutti i Prefetti a cancellare le trascrizioni delle unioni gay.
Il Tar del Lazio - come sottolineato nella nota in questione - è giunto in proposito ad affermare, a seguito di ampia disamina giurisprudenziale, l'importante principio secondo cui, né il Ministero dell’interno né tantomeno il Prefetto hanno il potere di disporne direttamente l’annullamento della trascrizione nei registri di stato civile, dei matrimoni tra gay contratti all'estero; annullamento che compete, eventualmente, alla sola autorità giudiziaria ordinaria.
- ItaliaOggi, p. 25 – Nozze gay, decide il tribunale
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