Transazione tributaria a dubbia giurisdizione

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La transazione tributaria è istituto regolato dall’articolo 182-ter della legge fallimentare. Il suo presupposto è lo “stato di crisi”, nel quale il contribuente cade quando non è in grado di adempiere alle obbligazioni (anche) tributarie, pur nella possibilità del risanamento. Per i debiti non tributari, al pari di quelli con natura tributaria che sono sempre “ristrutturabili”, la “ristrutturazione” è possibile con l’accordo di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare sopra richiamata, sebbene per quelli previdenziali occorra un chiarimento normativo o ministeriale. In ogni caso, la riforma fallimentare non spiega se la causa contro il diniego all’atto di transazione spetti ai magistrati amministrativi o a quelli tributari, lasciando così dubbi sulla giurisdizione.
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