Tfr, in scadenza il versamento dell’imposta sostitutiva

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Tfr, in scadenza il versamento dell’imposta sostitutiva

Scade domani 16 febbraio il termine per il versamento del saldo relativo all'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR maturata per l'anno 2022, pari all’ammontare di quella complessivamente dovuta al netto dell’acconto versato lo scorso 16 dicembre 2022.

Soggetti interessati

Sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR:

  • le società di capitali;

  • le società cooperative;

  • le società di mutua assicurazione;

  • gli enti commerciali e non;

  • le società di persone e associazioni;

  • le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nello Stato;

  • le persone fisiche esercenti imprese commerciali o agricole;

  • le persone fisiche esercenti arti e professioni;

  • i condomini;

  • le amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo;

  • i percettori del trattamento corrisposto da soggetti non sostituti d'imposta.

Determinazione della rivalutazione

Il sostituto d'imposta ha l’obbligo, al 31 dicembre di ogni anno, di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente secondo un coefficiente composto dato da un tasso fisso dell'1,50% e da uno variabile, determinato al 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Come si calcola l’acconto

Per il calcolo dell’acconto, il contribuente è libero di scegliere tra il metodo storico (in base al quale lo stesso è commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno) e il metodo previsionale (in base al quale l’acconto è commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale lo stesso è dovuto).

Versamento del saldo

Entro il 16 febbraio 2023, quindi, i sostituti d'imposta devono versare l'eventuale saldo di imposta sostitutiva attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo "1713"; è peraltro possibile utilizzare, fino a compensazione, il credito d'imposta di cui art. 3, comma 213, della L. n. 662/1996.

In caso dovesse risultare un credito a favore dell'azienda, lo stesso andrà riportato nel modello 770/2023 per il successivo recupero in compensazione, sempre tramite modello F24.

Soggetti non sostituti d'imposta

L’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr corrisposto da soggetti non sostituti d'imposta deve essere versata dal percettore in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di percezione del Tfr, utilizzando il codice tributo 1714.

Fusione o scissione societaria

In presenza di operazioni societarie straordinarie, quali fusione o scissione, occorre distinguere due fattispecie:

  • in caso di estinzione dei soggetti preesistenti, l'imposta è assolta da questi ultimi fino alla data di efficacia dell'operazione societaria, ovvero dal nuovo soggetto risultante dall'operazione societaria successivamente a tale data;

  • se invece non intervenga estinzione dei soggetti preesistenti, il versamento dell'imposta è effettuato dal cedente per i lavoratori rimasti in forza e dal cessionario per quelli passati senza soluzione di continuità e con trasferimento del corrispondente Tfr maturato.

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