Imposta sostitutiva sul TFR, a breve il versamento del saldo 2021
Pubblicato il 08 febbraio 2022
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Ultimatum per il saldo dell’imposta sostitutiva sul TFR. Il termine, infatti, è in scadenza mercoledì 16 febbraio 2022. L’adempimento, in particolare, riguarda tutti i datori di lavoro (sostituti d’imposta) che sono tenuti a versare all’Erario il saldo fiscale sui rendimenti del TFR dei dipendenti. Si ricorda, fin da ora, che si tratta del secondo appuntamento, in quanto quest’ultimo segue quello effettuato lo scorso anno, scaduto il 16 dicembre 2021. Soltanto dopo la pubblicazione del coefficiente di rivalutazione riferito al mese di dicembre 2021, risultato pari a 4,359238, i sostituti d'imposta hanno la possibilità di quantificare l'effettivo valore della rivalutazione riferita allo stesso anno.
Da notare, inoltre, che la scadenza del 16 febbraio 2022 interessa anche tutti quei sostituti d’imposta che sono diventati tali durante il 2021, ossia coloro che hanno effettuato le prime assunzioni lo scorso anno. Il pagamento deve essere effettuato con mod. F24 con modalità telematiche.
Imposta sostitutiva sul TFR, la rivalutazione
L’art. 2120 cod. civ. stabilisce che l’importo del TFR maturato annualmente in capo al dipendente è composto:
- dalla “quota capitale”, calcolata applicando il divisore fisso 13,5 al totale delle retribuzioni annue;
- e dalla “quota finanziaria”, pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’importo accantonato al 31 dicembre di ogni anno, confluisce in un fondo (denominato “Fondo TFR”), che si rivaluta sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. È su questa quota di incremento che bisogna, appunto, versare l’imposta sostitutiva.
Imposta sostitutiva sul TFR, a quanto ammonta?
A tal fine, l’art. 11, co. 3 del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata l'imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura dell'11%. Con decorrenza 1° gennaio 2015, tale percentuale è stata rivista al rialzo, fissandola al 17%, per effetto dell’art. 1, co. 623 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Imposta sostitutiva sul TFR, il saldo 2021 in tre step
Il saldo dell’imposta sostitutiva, che si versa entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale è stata determinata l’imposta, si calcola prendendo come riferimento la fine dell’anno e applicando l’aliquota del 17% sulle rivalutazioni del TFR che si sono determinate nell’anno stesso. L’importo da versare è al netto di quanto già corrisposto in acconto.
Quindi, i datori di lavoro dovranno seguire i seguenti passaggi:
- step 1: calcolare la rivalutazione effettivamente maturata nel corso del 2021;
- step 2: applicare a tale rivalutazione l’aliquota del 17%;
- step 3: sottrarre quanto già versato a titolo d’acconto.
Imposta sostitutiva sul TFR, soggetti esclusi
Si ricorda, a tal proposito, che restano esclusi dal versamento dell’imposta:
- i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici). Questi ultimi, infatti, pagheranno l’imposta direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui percepiscono il TFR;
- le aziende costituite nel 2020 (prive di accantonamenti su cui calcolare l’imposta).
Imposta sostitutiva sul TFR, modalità di versamento
L’importo deve essere versato mediante il modello F24. Ciò consente ai datori di lavoro di poter esercitare eventuali compensazioni del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi.
Il codice tributo da utilizzare è il seguente:
- “1713”, che assume il significato di “saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/2000”.
Infine, si ricorda che il codice tributo va esposto nella “sezione erario” del modello F24, mentre il periodo di riferimento da indicare è l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, che rimane quello dello scorso anno, vale a dire il 2021.
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