Tetto alle domande nelle vendite forzate

Pubblicato il



Il decreto legge 35/2005 (convertito dalla legge 80/2005), modificando gli articoli 534 e 591 bis del Codice di procedura civile, ha autorizzato i giudici a delegare le esecuzioni di beni mobili e immobili, nei casi di fallimento, non solo ai notai ma anche ad avvocati e dottori commercialisti iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 179-ter. Queste nuove disposizioni, che avranno decorrenza dal 1° marzo 2006, prevedono che il Consiglio dell'Ordine "dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" comunichi, ogni tre anni, al presidente dei tribunali, gli elenchi distinti dei professionisti disponibili a provvedere alle esecuzioni immobiliari. Al termine di ogni semestre, il presidente del tribunale cancellerà da tali liste i professionisti ai quali, in una o più procedure esecutive, è stata revocata la delega. La circolare n. 1 del 25 gennaio 2006 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, destinata a tutte le reti periferiche, fa uno specifico richiamo alla deontologia e all'autoregolamentazione dei professionisti pronti ad assumere incarichi di esecuzioni immobiliari. Allo stesso tempo, il documento prevede compiti specifici per i consigli locali dei dottori commercialisti, che predispongono gli elenchi di iscritti da trasmettere ai giudici dell'esecuzione assieme alle relative schede informative. Nel caso in cui il professionista si è reso colpevole di gravi abusi ed è stato cancellato da uno degli elenchi dei diversi uffici giudiziali, spetterà agli ordini territoriali informare tutti i tribunali in cui il professionista, in base alla domanda di adesione, risulta iscritto.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito