Terzo settore, pubblicato in GU il Registro unico nazionale
Pubblicato il 22 ottobre 2020
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Il 21 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 il Decreto (MLPS) del 15 settembre 2020, recante la “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”. Il Decreto, in particolare dà attuazione all’art. 53 del Codice del Terzo Settore.
Terzo settore, finalità del RUNTS
Come accennato in premessa, il RUNTS disciplina:
- le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel RUNTS, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;
- le modalità di deposito degli atti;
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico;
- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro imprese e il Registro unico.
Terzo settore, la domanda di iscrizione al RUNTS
Per poter iscriversi al RUNTS è necessario che il rappresentante legale dell'ente invii specifica domanda all'Ufficio del Registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale. Alla domanda di iscrizione sono allegati:
- l'atto costitutivo;
- lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
- in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.
Terzo settore, procedimento di iscrizione al RUNTS
Ricevuta la domanda, l'Ufficio competente verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e l'idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'iscrizione.
In caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice, entro 60 giorni, con apposito provvedimento, l'Ufficio dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione.
In caso di domanda non corretta o incompleta, sempre entro il termine di 60 giorni, l'Ufficio invita l'ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnando all'ente un termine non superiore a 30 giorni.
Terzo settore, effetti dell’iscrizione al RUNTS
L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.
Le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di ente filantropico, di società di mutuo soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese, di Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS.
Terzo settore, trasmissione dati e comunicazione informazioni
Successivamente all'iscrizione, ciascun ETS è tenuto, esclusivamente in via telematica, a tenere aggiornate le informazioni, nonché a depositare:
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale;
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
- i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
- la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente;
- gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento;
- l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva all'iscrizione.
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