Terremoto Avviso comune Ccnl Turismo
Pubblicato il 31 agosto 2016
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Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet, con la partecipazione di Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, in data 29 agosto 2016, a seguito del sisma che ha sconvolto le Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, hanno sottoscritto un avviso comune con cui si sono impegnate a fornire alle aziende ed ai lavoratori del settore turismo, anche per il tramite della rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio, ogni assistenza utile per:
- attivare gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Settore Turismo in materia di gestione delle ferie, dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro e della flessibilità dell’orario di lavoro;
- stipulare accordi per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, anche ai fini dell’accesso alla cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria e/o in deroga ed alle forme di sostegno al reddito contrattualmente previste.
L’avviso prevede anche l’impegno ad adottare, per il tramite della rete degli enti bilaterali del settore turismo, nazionale e territoriali, anche in deroga alle vigenti disposizioni contrattuali e nei limiti delle risorse disponibili, interventi in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro che siano rimasti privi di un alloggio o in situazioni di grave disagio sociale, fermo restando che le eventuali anticipazioni dovranno essere erogate con modalità tali da non precludere l'accesso ai benefici di legge.
Nell’avviso, inoltre, vengono fatte alcune richieste fra cui:
- l’assicurazione di adeguate risorse per il funzionamento degli ammortizzatori sociali;
- la modifica delle disposizioni che regolano l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga, per consentire, anche in deroga alle normali modalità, l'erogazione delle prestazioni, senza applicare limiti relativi alle dimensioni e all'inquadramento contributivo dell'azienda, all'anzianità lavorativa del lavoratore ed alla tipologia del rapporto di lavoro, includendo esplicitamente anche i lavoratori stagionali, anche in relazione a sospensioni de! rapporto di lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro che si protraggano per una durata superiore a tre mesi ed anche in relazione a periodi successivi al 31 dicembre 2016 e sino al completo superamento della situazione in atto;
- la sospensione temporanea dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle imposte dirette ed indirette e di altri tributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nonché per gli adempimenti connessi ai suddetti versamenti.
- eDotto.com – Edicola del 26 agosto 2016 - Terremoto Assunzioni per cause di forza maggiore– Schiavone
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