Termini processuali sospesi ad agosto

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Termini processuali sospesi ad agosto

Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 742/1969, i termini di natura processuale ordinari, amministrativi e tributari sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (1° settembre).

Pertanto, la sospensione feriale riguarda:

  • i termini per proporre ricorso contro gli atti impositivi;
  • i termini per depositare il ricorso;
  • i termini per la riassunzione in rinvio;
  • i termini per la conclusione della fase di reclamo/mediazione;
  • i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche.

Si precisa che per effetto della sospensione, nel calcolo dei termini processuali non vanno considerati i giorni compresi dal 1° al 31 agosto.

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio della decorrenza è differito alla fine del periodo, ovvero a partire dal 1° settembre.

Se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso.

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari

Oltre i termini processuali, nell’ambito tributario, si segnala una sospensione anche per quanto riguarda gli adempimenti ed i versamenti: quelli ricadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Per il 2022, essendo il 20 un sabato, la ripresa è dal 22 agosto.

Casi in cui non opera la sospensione dei termini

Vi sono delle situazioni in cui la sospensione dei termini processuali non ha effetto in quanto la sua applicazione creerebbe un danno ai cittadini, sia in ambito penale che civile.

Dunque, nel penale i termini processuali non vengono sospesi:

  • nei procedimenti riferiti ad imputati in stato di custodia cautelare quando sia intervenuta la rinuncia alla sospensione dei termini;
  • nelle indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata;
  • nelle cause riguardanti imputati detenuti o reati soggetti a prescrizione, o che, comunque, presentano carattere di urgenza;
  • nei procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
  • in caso di incidente probatorio per l’assunzione delle prove non rinviabili.

Per quanto riguarda il civile, non soggiacciono alla sospensione (elenco non esaustivo):

  • i procedimenti cautelari;
  • le cause alimentari;
  • i procedimenti volti all’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
  • i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione;
  • i procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in genere, a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;
  • i procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi;
  • le cause con oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche non inerenti all’esercizio di una impresa.
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