Incompatibilità professionale e mandato fiduciario privo di formalità: chiarimenti CNDCEC

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Con il Pronto Ordini n. 94/2025 del 30 gennaio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in materia di incompatibilità professionale, con particolare riferimento alla rilevanza di un mandato fiduciario privo di adeguate formalità ai fini dell’esclusione della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Il quesito sottoposto al Consiglio nazionale

Un Ordine territoriale ha richiesto un parere in merito al comportamento da adottare nei confronti di un iscritto all’Albo che ha escluso la sussistenza dell’incompatibilità professionale producendo un mandato fiduciario avente ad oggetto, apparentemente, la partecipazione in una società.

Il mandato in questione risultava:

  • redatto in forma di scrittura privata non autenticata;
  • privo di data certa;
  • non registrato né riscontrabile in registri ufficiali;
  • non supportato da documentazione idonea a dimostrare un interesse economico o giuridico del mandante.

L’Ordine ha quindi chiesto se tale mandato fosse sufficiente a escludere l’incompatibilità e quali elementi probatori dovessero essere richiesti per verificarne l’effettiva validità.

Il quadro normativo di riferimento

Il CNDCEC richiama l’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, secondo cui l’esercizio della professione è incompatibile con l’esercizio dell’attività di impresa, anche non abituale o non prevalente, svolta per conto proprio e finalizzata al perseguimento di un interesse economico personale dell’iscritto.

La verifica dell’incompatibilità richiede pertanto un accertamento in concreto, volto a stabilire se l’attività svolta integri una gestione d’impresa per conto proprio oppure sia riconducibile a un incarico professionale svolto nell’interesse esclusivo del mandante.

Mandato fiduciario e compatibilità professionale

Il CNDCEC precisa che l’attività di gestione o amministrazione di un’impresa non è incompatibile quando:

  • è svolta in forza di uno specifico mandato;
  • rientra nelle competenze professionali riconosciute dalla legge;
  • è finalizzata al perseguimento dell’interesse economico del mandante, con esclusione di qualsiasi interesse imprenditoriale dell’iscritto.
NOTA BENE: Tuttavia, affinché il mandato fiduciario possa assumere rilevanza ai fini dell’esclusione dell’incompatibilità, è necessario che presenti concreti elementi di attendibilità, certezza e verificabilità.

Criticità dei mandati privi di formalità

Secondo il CNDCEC, un mandato fiduciario privo di data certa, non autenticato e non supportato da riscontri oggettivi, rischia di configurarsi come meramente apparente o strumentale. In tali casi, non è possibile escludere che l’attività svolta dall’iscritto integri una gestione di impresa per conto proprio, rilevante ai fini dell’incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005.

Onere della prova e ruolo dell’Ordine territoriale

L’onere della prova grava sull’iscritto, che deve dimostrare:

  • l’effettiva esistenza di un incarico fiduciario autentico;
  • l’assenza di un proprio interesse economico.

L’Ordine territoriale può valutare ulteriori elementi oggettivi, tra cui:

  • documentazione attestante la legittimazione del mandante (partecipazione al capitale, diritti economici, posizioni giuridiche rilevanti);
  • evidenze dell’assenza di interesse economico dell’iscritto (mancata partecipazione agli utili, assenza di attribuzioni patrimoniali, compensi coerenti con la natura professionale dell’incarico);
  • riscontri nei registri societari o presso enti di pubblicità legale;
  • ogni altro elemento utile a escludere l’esercizio di attività di impresa in senso proprio.
Con il Pronto Ordini n. 94/2025, il CNDCEC ha chiarito che la mera produzione di un mandato fiduciario privo di adeguate formalità non è sufficiente a escludere una situazione di incompatibilità professionale. La compatibilità richiede un accertamento concreto, fondato su elementi documentali certi e verificabili, idonei a dimostrare la natura esclusivamente fiduciaria e professionale dell’incarico e l’assenza di un interesse economico proprio dell’iscritto.
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