Termine di presentazione delle domande di CIGO e proroga, istruzioni INPS
Pubblicato il 19 ottobre 2017
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L’INPS, con messaggio n. 4067 del 18 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti sul termine di presentazione delle domande di CIGO Industria ed Edilizia e sulla valutazione delle istanze di proroga.
Termine di presentazione delle domande di CIGO
La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, tuttavia a volte le aziende che presentano domanda di CIGO per EONE omettono di indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, allorquando l’evento che ha determinato la sospensione stessa si verifichi nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
Chiarisce a tal proposito l’Istituto che, qualora l’azienda ometta la compilazione del campo “data inizio effettivo”, é attivabile la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM n. 95442, chiedendo all’azienda di fornire il dato mancante.
Inoltre, nel caso di istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, numerose aziende presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo e questo accade anche quando detti eventi sono collocati nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
Tale condotta comporta il rigetto della domanda perché “fuori termine”, in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo, essendo state ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo.
Pertanto, la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.
In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.
Istanze di proroga della CIGO
Posto che il concetto stesso di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto, quando la data di ripresa dell’attività lavorativa indicata nella domanda presentata dall’azienda risulta coincidente con l’inizio di una proroga del periodo di CIGO originariamente richiesto, il requisito della temporaneità dell’evento e della previsione di ripresa dell’attività lavorativa non viene meno ma sarà vagliato dall’INPS prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, quindi valutando quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga.
- eDotto.com – Edicola del 25 novembre 2016 – CIGO per eventi oggettivamente non evitabili – Schiavone
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