Tenuta digitale dei libri sociali. Quale bollo e tassa governativa?
Pubblicato il 21 febbraio 2025
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L'Agenzia delle Entrate ha reso noti dettagli riguardanti la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo in merito alla conservazione elettronica dei registri contabili, secondo quanto stabilito dall'articolo 2215-bis del codice civile.
La risposta n. 42 del 20 febbraio 2025 ha inizio dalla richiesta di una cooperativa che intende conoscere se sono ancora dovute la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo registri finanziari e aziendali, che intende conservare in forma digitale anziché cartacea.
Tenuta dei registri contabili: normativa
La società ha sollevato il dubbio se tali oneri fiscali restino in vigore per i documenti digitali, dato che il concetto di "pagina" è usualmente legato al supporto fisico.
Infatti, per la conservazione dei propri libri sociali con la tradizionale modalità cartacea, la stessa paga la tassa sulle concessioni governative per i registri societari menzionati nell'articolo 2421 del codice civile, versando 67,00 euro ogni 500 pagine tramite un conto corrente postale a nome dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, effettua il pagamento dell'imposta di bollo applicando un bollo da 32,00 euro per ogni 100 pagine o frazione di esse.
Ora, desiderando gestire i registri societari in formato digitale come specificato nell'articolo 2215-bis del codice civile, l'Istante solleva una questione: se la TCG e l'imposta di bollo siano ancora applicabili. Questo perché la definizione di "pagina" legata a un supporto fisico non sembra compatibile con la gestione digitale dei registri, creando incertezza sull'applicabilità della tassa sulle concessioni governative in questo contesto digitale.
Da un punto di vista normativo, l'articolo 2215 del codice civile dettaglia le norme per la tenuta delle scritture contabili, specificando che i libri contabili devono essere numerati sequenzialmente su ogni pagina prima del loro utilizzo. Inoltre, se richiesto, ogni pagina deve essere certificata dall'ufficio del Registro delle imprese o da un notaio in conformità con leggi speciali. Quest'ufficio o il notaio deve attestare sull’ultima pagina il totale dei fogli presenti nei libri. I registri giornalieri e gli inventari devono anch'essi essere numerati in sequenza ma non necessitano di certificazione o vidimazione.
In aggiunta, l'articolo 2215-bis, modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, chiarisce che i libri, gli inventari e le altre documentazioni obbligatorie per legge o necessarie a seconda della natura o dimensione dell'impresa possono essere creati e mantenuti elettronicamente.
Le regole sulla numerazione sequenziale e la certificazione, richieste per la tenuta tradizionale, possono essere soddisfatte nell'ambito digitale tramite l'applicazione annuale di una firma digitale e di una marcatura temporale e della firma digitale da parte dell'imprenditore o di un delegato.
Trattamento tributario dei registri digitali
Dal lato fiscale, per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo occorre, distinguere se i predetti libri e registri siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.
Per la tenuta in formato digitale, spiega che secondo l'articolo 6 del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014, il pagamento dell'imposta di bollo deve avvenire esclusivamente per via elettronica, con un importo fissato a 16 euro per ogni 2.500 registrazioni o parte di esse.
Il termine "registrazione" deve essere interpretato in base al tipo specifico di libro o registro soggetto a imposta di bollo. In particolare, per quanto riguarda i libri sociali, esclusi il libro degli inventari e il libro giornale, il termine "registrazione" si riferisce alla "riga" presente nel verbale o nelle annotazioni relative all'ingresso o all'uscita di un socio dalla società.
L'articolo 5 di tale decreto stabilisce che un foglio consiste di quattro facciate e una pagina di una facciata, e per i tabulati meccanografici l'imposta di bollo è dovuta per ogni 100 linee o parte di esse. L'articolo 16 specifica che l'imposta di bollo per libri e registri è applicata ogni 100 pagine o frazione di esse.
Si considera che un foglio standard abbia 100 righe, quindi una pagina equivale a 25 righe.
Di conseguenza, per i libri e registri sociali tenuti digitalmente, l'imposta di bollo è applicata ogni 100 pagine, equivalenti a 2.500 righe o frazioni di esse.
L'operatore deve basarsi sulla visualizzazione del libro in formato digitale (come un PDF) per effettuare il conteggio delle righe o delle pagine necessarie al calcolo dell'imposta.
Riguardo alla tassa di concessione governativa (TCG), si rileva che, secondo quanto stabilito dall'articolo 2215-bis del codice civile, l'uso di strumenti informatici per la gestione dei libri, repertori e scritture non elimina la necessità di adempiere agli obblighi di numerazione progressiva e di certificazione. Questi obblighi continuano a sussistere e vengono soddisfatti attraverso l'applicazione annuale di una marcatura temporale e di una firma digitale da parte dell'imprenditore o di un delegato da lui autorizzato.
Similmente, la tassa di concessione governativa è applicata ogni 500 pagine, che equivalgono a 12.500 righe (o parti di esse).
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